Art. 2.
              Modalita' di presentazione della domanda

  1. Le  domande  per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.
17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, soggette
all'imposta  di  bollo,  sono presentate al Ministero delle attivita'
produttive,  Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie,
in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2002 e l'impresa si
intende  autorizzata  qualora  il  rifiuto  motivato  non  sia  stato
espresso  entro  il  30 ottobre 2002. Successivamente le domande sono
presentate  almeno  sei  mesi  prima  dell'inizio  delle attivita' di
vendita  e  le  imprese  si  intendono autorizzate trascorsi tre mesi
dalla richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso
Ministero.
  2. Nel caso di separazione societaria in applicazione dell'art. 21,
commi  2,  3  e  4,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
l'impresa  di vendita non sia ancora costituita al 30 giugno 2002, la
richiesta di autorizzazione puo' essere presentata dalla preesistente
impresa  di  distribuzione, con indicazione della societa' di vendita
in   via   di   costituzione,   a  nome  della  quale  viene  chiesta
l'autorizzazione.  In  ogni  caso  l'atto  di  costituzione  di  tale
societa'  di  vendita,  deve  essere  trasmesso  al  Ministero  delle
attivita' produttive entro il termine del 31 dicembre 2002, trascorso
il quale l'autorizzazione concessa si intende revocata.
  3.  Le  domande  di autorizzazione alla vendita devono pervenire al
Ministero   delle   attivita'   produttive  complete  delle  seguenti
informazioni:
    a) elementi rilevanti relativi alla disponibilita' di un servizio
di modulazione adeguato e le relative modalita';
    b) elementi  rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale,
quali  i  volumi  massimi  annuali, mensili, le punte giornaliere, la
durata e le possibili estensioni in esso previste;
    c) numero  di  clienti  forniti e volume di gas venduto nel 2001,
nonche'  numero  di clienti che si prevede di servire e volume di gas
che si prevede di vendere nel 2003;
    d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas
naturale  e  alla  sua  esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza
delle forniture ai clienti finali.
  4. Alla  domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli
articoli    seguenti,    sottoscritta   dal   legale   rappresentante
dell'impresa  richiedente, nonche' il modulo riportato in allegato 1,
disponibile  presso  il  sito  internet del Ministero delle attivita'
produttive,  compilato  in  ogni  sua  parte, e trasmesso allo stesso
Ministero  anche  per posta elettronica all'indirizzo autorizzazione.
venditagas@minindustria.it