Art. 3. Capacita' tecniche e finanziarie 1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica, l'impresa richiedente deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonche' indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di impresa avente sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, e l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di societa' di piu' recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza. 2. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie, deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre societa' controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilita' da parte di una primaria banca. 3. In prima applicazione del presente decreto, in luogo della presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2, le imprese del gas derivanti dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dall'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, o quelle derivanti dalla trasformazione ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto, sono tenute a presentare unicamente il certificato camerale.