Art. 3.
                  Capacita' tecniche e finanziarie

  1. Per  quanto riguarda la capacita' tecnica, l'impresa richiedente
deve  fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e
relativo  certificato  camerale,  se  avente  sede in Italia, o dello
statuto  e  dell'atto  costitutivo  in  traduzione  giurata,  nonche'
indicazione  specifica  dei  legali  rappresentanti  e delle relative
deleghe,  nel  caso  di  impresa avente sede all'estero. Dall'oggetto
sociale  deve  risultare  che  le  attivita' dell'impresa richiedente
comprendono  quella  di  vendita di gas naturale. Inoltre deve essere
fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco
delle  competenze  disponibili  anche  in termini di risorse umane, e
l'elenco  delle  attivita'  svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di
societa'   di  piu'  recente  costituzione,  possono  essere  forniti
elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo
societario di appartenenza.
  2. Per  quanto  riguarda  le  capacita'  finanziarie,  deve  essere
presentata  copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti
l'effettiva  capacita'  di  condurre l'iniziativa e in particolare di
poter  finanziare  l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo
minimo  di  tre  mesi.  In  caso  contrario,  dovranno essere fornite
opportune  analoghe  garanzie  a  mezzo di impegni formali assunti da
altre  societa' controllanti o collegate con la impresa richiedente o
mediante  dichiarazioni  di  affidabilita'  da  parte di una primaria
banca.
  3. In  prima  applicazione  del  presente  decreto,  in luogo della
presentazione  della documentazione di cui ai commi 1 e 2, le imprese
del  gas derivanti dagli obblighi di separazione societaria stabiliti
dall'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, o quelle
derivanti  dalla  trasformazione  ai  sensi dell'art. 15 dello stesso
decreto, sono tenute a presentare unicamente il certificato camerale.