Art. 7.
                            Reciprocita'

  1. Una  impresa  del  gas  con sede in uno Stato membro dell'Unione
europea  o  controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa
con  sede  in  uno  Stato  membro,  puo'  ottenere l'autorizzazione a
svolgere  attivita'  di  vendita  di gas naturale a clienti finali in
Italia, limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state
dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l'impresa del gas o
la relativa impresa che la controlla.
  2. Ai fini della verifica di quanto stabilito all'art. 33, comma 2,
del  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, con riferimento ai
clienti  idonei  grossisti  di  cui all'art. 22, comma 1, lettera f),
dello  stesso  decreto,  questi  ultimi  sono tenuti a trasmettere al
Ministero delle attivita' produttive l'elenco e i dati identificativi
dei   soggetti   produttori,   importatori   o  grossisti  dai  quali
acquisiscono il gas.