Art. 7. Reciprocita' 1. Una impresa del gas con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa con sede in uno Stato membro, puo' ottenere l'autorizzazione a svolgere attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali in Italia, limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l'impresa del gas o la relativa impresa che la controlla. 2. Ai fini della verifica di quanto stabilito all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento ai clienti idonei grossisti di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, questi ultimi sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive l'elenco e i dati identificativi dei soggetti produttori, importatori o grossisti dai quali acquisiscono il gas.