IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista  l'istanza  della sig.ra Serrano Savignone Marisol del Pilar,
nata a Temuco (Cile) il 15 gennaio 1965, cittadina cilena, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Cile  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed
esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  Licenciado  en  psicologia conseguito presso l'"Universidad de la
Frontiera de Temuco" in data 19 marzo 1998;
  Considerato   che   la  richiedente  e'  iscritta  al  "Colegio  de
psicologos de Chile" come attestato in data maggio 2001;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 29 maggio 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  della  richiedente sia completa ai fini
dell'esercizio  della  professione  e dell'iscrizione alla sezione A,
dell'albo   degli   psicologi  e  che  pertanto  non  sia  necessaria
l'applicazione di alcuna misura compensativa;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato dalla Questura di Roma in data 30 gennaio 2002 con scadenza
in data 30 novembre 2002, per motivi di studio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Serrano  Savignone  Marisol  del Pilar, nata a Temuco
(Cile)  il  15  gennaio  1965,  cittadina  cilena, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli psicologi sezione A, e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.