Art. 3. 1. Per far fronte ad una piu' efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di emersione del lavoro irregolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di trecento unita', prestatori di lavoro temporaneo per l'espletamento delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura. 2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione della societa' di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a ricorrere a trattativa privata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65. 3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al presente articolo e' autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.