Art. 3.

  1.  Per  far  fronte  ad  una  piu'  efficace  gestione dei compiti
connessi  alla  procedura  di  emersione  del  lavoro  irregolare, il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e' autorizzato ad
utilizzare,  tramite  una  impresa di fornitura di lavoro temporaneo,
nel   limite   massimo  di  trecento  unita',  prestatori  di  lavoro
temporaneo  per l'espletamento delle operazioni direttamente connesse
alla predetta procedura.
  2. Al  fine  di  accelerare  il procedimento per la selezione della
societa' di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e'  autorizzato  a  ricorrere  a trattativa privata ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
  3. Al  fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al
presente articolo e' autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della
legge 15 luglio 2002, n. 145.