Art. 3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2 e' prorogato per il periodo dal 5 marzo 2002 al 4 settembre 2002, per um massimo di 96 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 2002 con decorrenza 5 marzo 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2002 Il direttore generale: Achille