Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo  dal  1  luglio  2002 al
31 dicembre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Achille