Art. 2. Delle suddette approvazioni e conseguenti modifiche delle perimetrazioni delle zone a rischio viene data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti ed adeguata pubblicita' mediante il deposito delle modifiche e/o integrazioni al piano straordinario presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni territorialmente interessate e presso l'Autorita' di bacino del fiume Tevere. Roma, 8 agosto 2002 Il segretario generale: Grappelli