Art. 2.
  Delle   suddette   approvazioni   e   conseguenti  modifiche  delle
perimetrazioni   delle   zone   a   rischio   viene   data  immediata
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
serie   generale,   e   nei   bollettini   ufficiali   delle  regioni
territorialmente  competenti  ed  adeguata  pubblicita'  mediante  il
deposito  delle  modifiche  e/o  integrazioni  al piano straordinario
presso  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  le regioni territorialmente interessate e presso l'Autorita'
di bacino del fiume Tevere.
    Roma, 8 agosto 2002
                                    Il segretario generale: Grappelli