Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, gia' a partire
dalla  vendemmia  2002, i vini a denominazione di origine controllata
"Trentino"   accompagnata   dall'appellativo  "Superiore"  e/o  dalla
menzione  inerente  le  sottozone  "Sorni",  "Isera"  o  "D'Isera"  e
"Ziresi" o "Dei Ziresi" proveniente da vigneti non ancora iscritti al
relativo   albo,   ma   aventi   base   ampelografica  conforme  alle
disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed  alla  denuncia  delle  uve,  la  denuncia  dei rispettivi terreni
vitati,  ai  fini  dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei
vigneti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.