Art. 5.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Trentino"  e  "Trentino",  accompagnati dall'appellativo "Superiore"
e/o dalla menzione inerente le sottozone "Sorni", "Isera" o "D'Isera"
e   "Ziresi"   o   "Dei   Ziresi",  e'  tenuto,  a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio