(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Titolo I
        Disciplinare di produzione dei vini D.O.C. "Trentino"
                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata "Trentino" e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al titolo I.
    La  denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata
dall'appellativo  "Superiore",  e'  riservata  ai vini che rispondono
alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di
produzione di cui al titolo II.
    Le  sottozone  sono  regolamentate  negli  allegati  in  calce al
presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso.
                               Art. 2.
    La  denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso
e  kretzer,  o  rosato  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalle  uve
provenienti  dai  vigneti  iscritti nei corrispondenti albi, composti
dai  seguenti  vitigni  rispettivamente  a  bacca  di colore bianco e
rosso,  raccomandati  e/o  autorizzati  per  la provincia autonoma di
Trento:
Bianco:
    Chardonnay  e/o  Pinot  bianco  minimo  80%;  Sauvignon,  Mu"ller
Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non
superiore al 20%;
Rosso:
    Cabernet  franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e
Merlot;
Kretzer o Rosato:
    Enantio  e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia,
presenti ciascuno in misura non superiore al 70% .
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
a frutto bianco:
    Chardonnay;
    Moscato giallo;
    Mu"ller Thurgau;
    Nosiola;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Riesling italico;
    Riesling (renano);
    Sauvignon;
    Traminer aromatico;
a frutto rosso:
    Moscato rosa (localmente detto delle rose);
    Cabernet;
    Cabernet franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Lagrein (rubino o rosato);
    Marzemino;
    Merlot;
    Pinot nero;
    Rebo,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente
vitigno;  possono  concorrere  per  il  restante  15%  uve  di colore
analogo,  appartenenti  alla  medesima  denominazione "Trentino", con
esclusione  delle  varieta'  Moscato  rosa, Moscato giallo e Traminer
aromatico.
    La  denominazione di origine controllata "Trentino" Vino Santo e'
riservata  al vino ottenuto da uve della varieta' di vite Nosiola per
almeno l'85%.
    La   vinificazione   delle  uve  destinate  alla  produzione  del
"Trentino"  Vino  Santo  deve avvenire dopo che le stesse siano state
sottoposte  ad  appassimento  su  graticci  con i tradizionali metodi
naturali,  onde  assicurare  al vino derivato un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.
    Tale  vino  puo'  essere  immesso  al  consumo  a decorrere dal 1
novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione  di  due  vitigni,  e'  riservata al vino ottenuto dal
taglio  di mosti o vini, di colore analogo, delle varieta' di vite di
seguito elencate:
a frutto bianco:
    Chardonnay;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Sauvignon;
a frutto rosso:
    Cabernet (franc o Sauvignon);
    Merlot;
    Lagrein.
    Il  vino  cosi'  ottenuto  deve  derivare  integralmente  dai due
vitigni indicati.
    La  varieta'  che  concorre  in  misura minore deve rappresentare
almeno  il  25%  del  totale e nella designazione e presentazione del
prodotto  la  sua  indicazione  deve  seguire  il nome della varieta'
prevalente.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  di  vini a denominazione di
origine  controllata  "Trentino" e "Trentino" Superiore devono essere
prodotte  nei  vigneti  ubicati  nei  terreni  ricadenti  nei  comuni
amministrativi  di:  Ala,  Albiano,  Aldeno,  Arco,  Avio, Besenello,
Bleggio  inferiore,  Bleggio  superiore, Borgo Valsugana, Brentonico,
Calavino,   Caldonazzo,  Calliano,  Carzano,  Castelnuovo,  Cavedine,
Cembra,   Cimone,  Civezzano,  Dorsino,  Drena,  Dro,  Faedo,  Faver,
Garniga,  Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico,
Lisignago,  Mezzocorona,  Mezzolombardo,  Mori, Nago-Torbole, Nave S.
Rocco,  Nogaredo,  Nomi,  Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine,
Pomarolo,  Riva del Garda, Roncegno, Rovere' della Luna, Rovereto, S.
Michele   all'Adige,  Scurelle,  Segonzano,  Spera,  Stenico,  Storo,
Strigno,  Telve,  Telve  di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo,
Ton,  Trambileno,  Trento,  Valda,  Vallarsa,  Vezzano, Villa Agnedo,
Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del  "Trentino"  Vino Santo
debbono  essere  prodotte nei territori amministrativi dei comuni di:
Arco,   Calavino,   Cavedine,   Drena.   Dro,  Lasino,  Nago-Torbole,
Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata "Trentino" Marzemino debbono essere prodotte nei
territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello,
Calliano,  Isera,  Mori,  Nogaredo,  Nomi,  Pomarolo, Rovereto, Villa
Lagarina, Volano.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve  ed  ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei ai fini della iscrizione
all'albo  previsto  dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente  i  vigneti  ubicati  in  terreni di favorevole giacitura,
esposizione ed altitudine.
    I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento,  i  sistemi di
potatura  e  le  pratiche colturali devono essere quelli generalmente
usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e del vino.
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso.
    Per i nuovi impianti ed i reimpianti e' previsto un numero minimo
di 2.500 ceppi per ettaro.
    La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto a coltura
specializzata  non  deve  superare  i  limiti di seguito indicati per
ciascuna  varieta'  di  vite  e  deve  inoltre  assicurare,  per ogni
tipologia  di  vino  i  titoli alcolometrici volumici minimi naturali
come appresso indicati:

=====================================================================
                |   Produzione   |   Produzione    |
                |massima vino DOC| massima uva per | Titolo alcolom.
                |   per ettaro   |     ettaro      | volumico minimo
                |  (ettolitri)   |  (tonnellate)   |naturale (% vol.)
=====================================================================
Trentino bianco |      105       |       15        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino rosso  |       98       |       14        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino kretzer|                |                 |
o rosato        |      105       |       15        |      10,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Chardonnay      |      105       |       15        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino moscato|                |                 |
giallo          |       84       |       12        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino moscato|                |                 |
rosa            |       48       |        8        |      15,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino Muller |                |                 |
Thurgau         |       98       |       14        |      10,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino Nosiola|       98       |       14        |      10,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino Pinot  |                |                 |
bianco          |      105       |       15        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino Pinot  |                |                 |
grigio          |       98       |       14        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Riesling italico|      105       |       15        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Riesling        |                |                 |
(renano)        |       98       |       14        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Traminer        |                |                 |
aromatico       |       98       |       14        |      11,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Sauvignon       |       98       |       14        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Cabernet        |       91       |       13        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Cabernet franc  |       91       |       13        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Cabernet        |                |                 |
Sauvignon       |       91       |       13        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino Lagrein|       98       |       14        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Marzemino       |       91       |       13        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino Merlot |      105       |       15        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino Pinot  |                |                 |
nero            |       84       |       12        |      11,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino Rebo   |       98       |       14        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino Vino   |                |                 |
Santo           |       42       |       14        |      16,0

    Su  detti  limiti  di  resa  di  uva  ad  ettaro  e'  ammessa una
tolleranza  massima  del 20% non avente diritto alla denominazione di
origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra
indicato   comporta   la   rinuncia  alla  denominazione  di  origine
controllata per l'intera partita.
    La  provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il
Consorzio  di  tutela  dei  vini del Trentino, di anno in anno, prima
della  vendemmia,  puo'  modificare i limiti massimi di produzione di
uva  per  ettaro  ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale
delle uve sopra indicate.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
all'interno del territorio della provincia di Trento.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  su  richiesta  delle  ditte  interessate,  consentire  che  la
vinificazione  possa  avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei
comuni  di  Brentino Belluno e Dolce' in provincia di Verona, purche'
tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale
e costante.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
    E'  consentita  l'aggiunta  di  mosti  o  vini di colore analogo,
esclusi quelli ottenuti dalle varieta' Moscato rosa, Moscato giallo e
Traminer  aromatico,  anche  di  annate  diverse,  appartenenti  alla
medesima   denominazione  "Trentino",  nel  limite  massimo  del  15%
comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.
    Le  operazioni  di  aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale  sono  consentite  secondo  le  vigenti  norme comunitarie e
nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al:
      30% per il Trentino Vino Santo;
      60% per il Trentino moscato rosa;
      70% per le rimanenti tipologie di prodotto.
    Qualora   la   resa   superi   i  detti  limiti,  ma  non  oltre,
rispettivamente,  il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade
il  diritto  alla  denominazione  di origine controllata per tutto il
prodotto.
    Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein
puo'  essere  designato o presentato con la specificazione del colore
rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di
prodotto ottenuto dalla vinificazione.
                               Art. 6.
    I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto
della  loro  immissione  al  consumo  devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, fine;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: gradevole, etereo;
    sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Kretzer o rosato:
    colore: rosato, rubino, chiaro;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: fresco, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Chardonnay:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Moscato giallo:
    colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
    odore: aromatico, caratteristico;
    sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Moscato rosa (o delle rose):
    colore: da cerasuolo a rosso rubino;
    odore: delicato, gradevole, speziato;
    sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
Mu"ller Thurgau:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
    odore: delicato, lievemente aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Nosiola:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, fine, caratteristico;
    sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Pinot grigio:
    colore: giallo paglierino, oppure ramato;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Riesling italico:
    colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Riesling (renano):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato con aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Sauvignon:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino tendente al dorato;
    odore: aromatico, intenso, caratteristico;
    sapore:   asciutto   o   abboccato,  aromatico,  fine,  delicato,
caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Bianco da due varieta' di vite:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, fine;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Cabernet:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: leggermente erbaceo, etereo;
    sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Cabernet franc:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
    sapore: secco, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino;
    odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Lagrein:
    colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
    odore: fruttato, caratteristico;
    sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto  secco  netto minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0 g/l
(rosato/kretzer);
Marzemino:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico ed accentuato;
    sapore: secco, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico ed accentuato;
    sapore: secco, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Pinot nero:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
Rebo:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole ed accentuato;
    sapore: secco, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Vino Santo:
    colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
    odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
    sapore: piacevolmente dolce, di passito;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16,00% vol di cui
almeno 10,00% vo. svolti;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,5 g/l;
Rosso da due varieta' di vite:
    colore: rosso rubino;
    odore: etereo, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
    Qualora  vinificati  o invecchiati in botti di legno, i vini, sia
bianchi  che  rossi,  possono presentare il caratteristico sentore di
legno.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazione  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,   di  modificare  con  proprio  decreto  i  limiti  minimi  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione  della  varieta'  di  vitigno Moscato giallo e Moscato
rosa  puo' essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto
da  mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente
varieta'  di  vite  ed  avente titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo  minimo  almeno,  del  10,5%,  ferme  restando  le  altre
condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
    Le   operazioni  di  elaborazione  per  la  produzione  del  vino
liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di
vinificazione di cui al precedente art. 5.
                               Art. 8.
    I vini a denominazione di origine controllata "Trentino": bianco,
rosso,  Chardonnay,  Pinot  bianco,  Pinot grigio, Riesling (renano),
Sauvignon,  Cabernet,  Cabernet  franc,  Cabernet  Sauvignon, Merlot,
Pinot  nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello
0,5%  superiore  a  quello  previsto  dal  precedente  art. 5 e siano
ammessi  al  consumo  con  un  titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo  minimo  dello  0,5%  superiore  a  quello  previsto  dal
precedente  art.  6,  possono  riportare  in  etichetta  la  menzione
"riserva",  qualora  abbiano superato un periodo di invecchiamento di
almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi.
    Il  periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal
1 novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Per  tutti  i  vini recanti la menzione "riserva" e' obbligatorio
riportare  nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Trentino" rosso,
Cabernet,  Cabernet  franc,  Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e
Lagrein  (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1
marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
                               Art. 9.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Trentino" devono
essere  immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma "bordolese"
o   "renana"  o  "borgognotta"  o  "champagnotta"  di  capacita'  non
superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
    L'abbigliamento   delle  bottiglie  deve  essere  quello  di  uso
tradizionale  e  comunque consono ai caratteri di un vino di qualita'
con  chiusura  costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca
in sostanza inerte.
    La  chiusura  con  tappo  a  vite  e'  ammessa  unicamente per le
bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.
    I  vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato
giallo  e  Moscato  rosa,  anche della tipologia "liquoroso", possono
essere  immessi  al  consumo  nelle  caratteristiche  e  tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel".
                              Art. 10.
    Per  i  prodotti  derivanti  dalle superfici vitate iscritte agli
albi  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione di origine controllata
"Trentino"  e' consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni:
"Trento",  "Valdadige",  "Casteller"  e  "Caldaro"  qualora  fra loro
compatibili   in   base   alla   coincidenza   territoriale  ed  alla
composizione varietale dei vigneti.
    I   produttori  interessati  hanno  facolta'  di  optare  per  le
denominazioni  su  indicate  a  condizione  che vengano rispettate le
prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
                              Art. 11.
    E' consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,  localita', dalle quali effettivamente provengano le uve da
cui  il  vino  cosi'  qualificato  e' stato ottenuto, alle condizioni
previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
    Nell'etichettatura  dei  vini  "Trentino"  e' ammessa la menzione
"vigna" purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie
vitata  corrispondente  al  toponimo  indicato  e  siano osservate le
condizioni di cui alle norme vigenti.
                              Art. 12.
    Alla  denominazione  di origine controllata "Trentino" e' vietata
l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste  nel  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra", "fine", "selezionato", "vecchio" e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il
consumatore.
                              Titolo II
            Disciplinare di produzione dei vini a D.O.C.
                        "Trentino" Superiore
                              Art. 13.
    La  denominazione  di origine controllata "Trentino" accompagnata
dall'appellativo Superiore e' riservata ai vini delle tipologie:
bianco:
    Chardonnay;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Nosiola;
    Mu"ller Thurgau;
    Sauvignon;
    Riesling;
    Traminer aromatico;
    Moscato giallo;
    Vino Santo;
    Vendemmia tardiva;
rosso:
    Cabernet franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
    Merlot;
    Lagrein;
    Marzemino;
    Pinot nero;
    Moscato rosa (localmente detto delle rose);
    Rebo,
che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  negli
articoli successivi.
    Di  seguito  la  denominazione  di origine controllata "Trentino"
accompagnata   dall'appellativo   "Superiore",   sara'  indicata  con
l'espressione "Trentino" Superiore.
                              Art. 14.
    I  vini  "Trentino"  Superiore  che  non recano l'indicazione del
vitigno  devono  essere  ottenuti  dalle  seguenti  varieta'  di vite
derivati  dalle  uve  dei  vitigni  rispettivamente a bacca di colore
bianco  e  rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma
di  Trento  e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone
di produzione di cui al presente disciplinare:
Bianco:
    Chardonnay  e/o  Pinot  bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%,
possono  concorrere  per  il  rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco,
Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente;
Rosso:
    Cabernet  franc  e/o  Cabernet  Sauvignon  e/o  Merlot per almeno
l'85%,  possono  concorrere  per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e
Rebo da soli o congiuntamente;
Vino Santo:
    Nosiola  per  almeno  l'85%;  possono  concorrere per l'eventuale
differenza  altre  varieta'  a  frutto bianco, di cui all'art. 13, ad
eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo.
    I  vini  "Trentino  Superiore"  con  la specificazione di uno dei
vitigni  di  cui  all'art. 13 devono essere ottenuti per almeno l'85%
dal  corrispondente  vitigno; possono concorrere per il rimanente 15%
uve,  mosti  o  vini  di varieta' di vite di colore analogo, indicate
all'art. 13, appartenenti alla "Trentino" Superiore, ad eccezione dei
vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa.
                              Art. 15.
    La  zona  di  produzione  dei vini "Trentino" Superiore e' quella
indicata  all'art.  3  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini a
denominazione di origine controllata "Trentino".
    I  vigneti  idonei  alla produzione dei vini "Trentino" Superiore
devono   rispondere   ai   seguenti   requisiti   previsti   per   le
corrispondenti varieta' di vite:
      Chardonnay  e  Pinot  bianco:  terreni alluvionali ben drenati,
terreni  alle pendici della montagna o di media collina limitatamente
alle  zone  meno  precoci; per le pendici delle montagne e la collina
medio-alta,  comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle
zone con buona esposizione.
      Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o
su  terreni  di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai
450 m s.l.m.
      Moscato  giallo:  zone  pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota.
      Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari
ben esposte, inferiori ai 500 m di quota.
      Mu"ller  Thurgau:  terreni  sulle pendici dei monti o collinari
dotati  di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore
a 350 m s.l.m.
      Sauvignon:  zone  pedemontane  o sulle pendici delle montagne o
collinari   dotate  di  buona  esposizione,  poste  ad  un'altitudine
inferiore ai 500 m s.l.m.
      Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.
      Traminer  aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti
o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.
      Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci pedemontane o
di  collina  inferiori  ai  300  metri d'altitudine, ben esposte e in
terreni strutturati.
      Merlot   e   Rebo:   terreni   alluvionali  ben  drenati,  zone
pedemontane  o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m
s.l.m.
      Lagrein:  terreni  alluvionali  ben drenati o sulle pendici dei
monti  o  colline  ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine
non superiore ai 400 m s.l.m.
      Marzemino:  terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o
sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.
      Pinot  nero:  nelle aree pedemontane o di collina limitatamente
alle  zone  meno  precoci;  per  le  pendici  dei monti e le colline,
comprese  tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona
esposizione;  oltre  i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a
sud.
      Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o
collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m.
    La zona di produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo e'
limitata  ai  vigneti  ubicati  nelle posizioni vocate rientranti nei
comuni   di:  Calavino,  Cavedine,  Lasino,  Padergnone,  Vezzano  in
provincia di Trento.
                              Art. 16.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  "Trentino"  Superiore  devono  essere  atte  a
conferire  alle  uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento (a pergola o a
parete  verticale)  e  i  sistemi  di  potatura  devono essere quelli
generalmente  in  uso  nella  zona di produzione o, comunque, atti ad
assicurare  alle  uve  e  ai  vini  le loro peculiari caratteristiche
qualitative.
    Nei  nuovi  impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza
all'introduzione  di  forme di allevamento a parete verticale con una
densita' minima di 4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui sussistono
fondate  motivazioni  tecniche, puo' essere mantenuta la tradizionale
forma  di  allevamento  a pergola semplice con una densita' minima di
3.500 ceppi per ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione e' consentita
come intervento di soccorso.
    La  produzione  massima  di  uva  e vino per ettaro di vigneto in
coltura  specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati
per ciascuna varieta' di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:

=====================================================================
                |   Produzione   |   Produzione    |
                |massima vino DOC| massima uva per | Titolo alcolom.
                |   per ettaro   |     ettaro      | volumico minimo
                |  (ettolitri)   |  (tonnellate)   |naturale (% vol.)
=====================================================================
Trentino        |                |                 |
Superiore bianco|       70       |       10        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore rosso |       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Chardonnay      |       70       |       10        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore Pinot |                |                 |
bianco          |       70       |       10        |      11,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore Pinot |                |                 |
grigio          |       70       |       10        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Nosiola         |       84       |       12        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Mu"ller Thurgau |       84       |       12        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Sauvignon       |       70       |       10        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Riesling        |       70       |       10        |      11,0
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Traminer        |                |                 |
aromatico       |       70       |       10        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Moscato giallo  |       70       |       10        |      10,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore Vino  |                |                 |
Santo           |       36       |       12        |       18*
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Cabernet franc  |       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Cabernet        |                |                 |
Sauvignon       |       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Cabernet        |       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore Merlot|       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Lagrein         |       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Marzemino       |       70       |       10        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore Rebo  |       63       |        9        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore Pinot |                |                 |
nero            |       56       |        8        |      11,5
---------------------------------------------------------------------
Trentino        |                |                 |
Superiore       |                |                 |
Moscato rosa    |       36       |        6        |       15

    * Titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale delle uve dopo
l'appassimento.      Su  detti  limiti  di  resa  di uva ad ettaro e'
ammessa   una   tolleranza   massima   del  10%  non  avente  diritto
all'appellativo "Superiore".
    L'eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure
il  mancato  raggiungimento  della  prescritta  gradazione zuccherina
minima,   comportano  la  rinuncia  all'appellativo  "Superiore"  per
l'intera  partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione puo'
tuttavia   rientrare   nella  denominazione  di  origine  controllata
"Trentino".
    Le  uve  da  porre  ad  appassimento  per  la produzione del vino
"Trentino"  Superiore  Vino  Santo  devono  derivare, a seguito della
tradizionale  cernita  dei grappoli operata nel vigneto, da superfici
iscritte all'Albo dei vigneti del vino "Trentino" Superiore Nosiola.
    Il  quantitativo  massimo  di uva da porre ad appassimento per la
produzione del vino "Trentino" Superiore Vino Santo non deve superare
la  produzione  massima  di  12  tonnellate  di  uva  per ettaro; gli
eventuali  quantitativi,  entro  la  resa massima sopra indicata, non
utilizzati  per  la  produzione  del  "Trentino" Superiore Vino Santo
possono essere classificati "Trentino" Superiore Nosiola.
                              Art. 17.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
    La   resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  deve  essere
superiore:
      al 30% per il "Trentino" Superiore Vino Santo;
      al 60% per il "Trentino" Superiore Moscato rosa;
      al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.
    Qualora  la  resa  superi  detti  limiti,  ma  non  oltre  il 5%,
l'eccedenza  non ha diritto all'appellativo "Superiore", oltre questi
limiti  il  diritto  all'appellativo  "Superiore" decade per tutto il
prodotto.
    La  vinificazione  delle  uve  destinate alla produzione del vino
"Trentino"  Superiore  Vino  Santo  deve  avvenire dopo che le stesse
siano   state   sottoposte   ad   appassimento  sui  graticci  con  i
tradizionali  metodi  naturali,  da concludersi non prima del 1 marzo
successivo  alla raccolta. Nell'elaborazione del "Trentino" Superiore
Vino  Santo  non  e'  ammessa  la  pratica enologica dell'aumento del
titolo    alcolometrico   volumico   naturale.   Le   operazioni   di
appassimento,  vinificazione  e  invecchiamento obbligatorio del vino
"Trentino"  Superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno
dei  comuni  ricadenti  nella zona di produzione delle uve delimitata
all'art. 15, ultimo comma, del presente disciplinare.
    Le  operazioni  di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
delle rimanenti tipologie dei vini "Trentino" Superiore devono essere
effettuate  esclusivamente  nell'intero territorio della provincia di
Trento.
    Prima  di  essere immessi al consumo, i vini "Trentino" Superiore
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:
      4  mesi  per  i vini delle tipologie Mu"ller Thurgau, Nosiola e
Moscato giallo;
      10  mesi  per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle
designate  con  nomi  di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di
cui al punto precedente;
      12 mesi per i vini delle tipologie: "bianco" e Pinot nero;
      22  mesi  per  i  vini delle tipologie "rosso", Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo;
      48 mesi per il Vino Santo.
    Il  periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1 novembre
dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad
eccezione  del  Vino  Santo per il quale il periodo di invecchiamento
decorre dal 1 maggio dell'anno successivo alla raccolta.
    E'   consentita   l'aggiunta,   a  scopo  migliorativo,  di  vini
"Trentino"  Superiore,  di  annate  diverse da quella indicata, nella
misura massima del 15%.
                              Art. 18.
    I  vini  "Trentino"  Superiore, all'atto della loro immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
    colore:  da  giallo  paglierino  a  giallo  dorato,  da  bassa  a
medio-bassa intensita';
    odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Rosso:
    colore:  rosso  rubino,  da media ad alta intensita', tendente al
granato con l'invecchiamento;
    odore: gradevole, etereo;
    sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Chardonnay:
    colore:  giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa
a medio-bassa intensita';
    odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico;
    sapore: secco, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Pinot bianco:
    colore:  giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa
a medio-bassa intensita';
    odore:    delicato,   fine,   fruttato,   leggermente   speziato,
caratteristico;
    sapore: secco lievemente amarognolo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Pinot grigio:
    colore:  giallo  paglierino,  talvolta  con  riflessi aranciati o
ramato, da bassa a medio-bassa intensita';
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Nosiola:
    colore:  da  giallo  paglierino  a  giallo  dorato,  da  bassa  a
medio-bassa intensita';
    odore:   delicato,   fruttato-floreale,   leggermente   speziato,
caratteristico;
    sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Mu"ller Thurgau:
    colore:  da  giallo  paglierino  a  giallo  dorato,  da  bassa  a
medio-bassa intensita';
    odore:   delicato,   lievemente   aromatico,  talvolta  con  note
vegetali;
    sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Sauvignon:
    colore:  da  giallo  paglierino  a  giallo  dorato,  da  bassa  a
medio-bassa intensita';
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Riesling:
    colore:  da  giallo  paglierino  a  giallo  dorato,  da  bassa  a
medio-bassa intensita';
    odore: delicato, con aroma caratteristico;
    sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Traminer aromatico:
    colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensita';
    odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato;
    sapore:   asciutto   o   abboccato,  aromatico,  fine,  delicato,
caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Moscato giallo:
    colore:  da  giallo  paglierino  a  giallo  dorato,  da  bassa  a
medio-bassa intensita';
    odore:  aromatico,  caratteristico,  talvolta  con  leggere  note
vegetali;
    sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Cabernet franc:
    colore:  rosso  rubino,  da media ad alta intensita', tendente al
granato con l'invecchiamento;
    odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
    sapore: secco, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Cabernet Sauvignon:
    colore:  rosso  rubino,  da media ad alta intensita', tendente al
granato con l'invecchiamento;
    odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Cabernet:
    colore:  rosso  rubino,  da media ad alta intensita', tendente al
granato con l'invecchiamento;
    odore: leggermente erbaceo, etereo;
    sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Merlot:
    colore:  rosso  rubino,  da media ad alta intensita', tendente al
granato con l'invecchiamento;
    odore: caratteristico e accentuato;
    sapore: secco, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Lagrein:
    colore:  rosso  rubino  con  riflessi  violacei, da media ad alta
intensita';
    odore:  fruttato,  caratteristico,  talvolta  appena  vegetale  e
speziato;
    sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Marzemino:
    colore:  rosso  rubino  con  riflessi  violacei, da media ad alta
intensita';
    odore:  caratteristico  e  accentuato,  fruttato,  talora  appena
vegetale;
    sapore: secco, pieno, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
Rebo:
    colore:  rosso  rubino  con  riflessi  violacei, da media ad alta
intensita';
    odore: fruttato, gradevole e accentuato;
    sapore: secco, gradevole, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Pinot nero:
    colore:  rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa
a media intensita';
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
Moscato rosa (o delle rose):
    colore:  rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa
a media intensita';
    odore: delicato, gradevole, aromatico;
    sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15,00% vol di cui
almeno 11,00% vol. svolti;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
Vino Santo:
    colore:  da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi
aranciati, da medio alta ad alta intensita';
    odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
    sapore: piacevolmente dolce, di passito;
    titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 18,00 % vol di cui
almeno 11,00% vol svolti;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
    Qualora  vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini,
sia  bianchi  che rossi, possono presentare il caratteristico sentore
di legno.
                               Art. 19
    La  menzione  "Trentino" Superiore vendemmia tardiva e' riservata
ai  vini ottenuti dalle uve delle varieta' di vite: Chardonnay, Pinot
bianco,  Pinot grigio, Riesling, Mu"ller Thurgau, Sauvignon, Traminer
aromatico,  Nosiola,  Moscato  giallo,  da  sole  o congiuntamente, o
Moscato rosa, sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.
    La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa
di  uno dei vitigni sopra elencati, e' riservata ai vini ottenuti per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
    Possono  concorrere  nella misura massima del 15% eventuali altre
varieta'  di  vite  a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la
provincia di Trento.
    Ferme  restando  le  rese  ad  ettaro previste nell'art. 16 della
presente  regolamentazione del "Trentino" Superiore, le uve destinate
all'ottenimento  dei  vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva non
possono  superare  la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono
assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
    I  vini  "Trentino"  Superiore  vendemmia  tardiva all'atto della
immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:
      colore:  da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o meno
intenso,  oppure  rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, per
il Moscato rosa (o delle rose);
      odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
      sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: l5,00% vol. di cui
almeno 11,00% vol. svolti;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
    Per  i  vini  del  presente articolo non e' ammessa l'aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
    I   vini  Trentino  Superiore  vendemmia  tardiva  devono  essere
sottoposti  ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1
novembre dell'anno di raccolta.
                              Art. 20.
    Al  "Trentino"  Superiore  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  diversa da quelle espressamente previste nel presente
disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
    L'utilizzo   di   indicazioni  geografiche  o  toponomastiche  e'
consentito  limitatamente  ai  nomi  delle sottozone riconosciute dal
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Trentino"  e  compatibilmente con quanto previsto dalla
specifica regolamentazione delle singole sottozone.
    E'  consentita l'indicazione del termine "vigna" accompagnato dal
relativo  toponimo,  purche'  il  prodotto  cosi'  designato provenga
esclusivamente  dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
    Al   vino   "Trentino"   Superiore   e'   obbligatorio  riportare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                              Art. 21.
    I  vini  "Trentino" Superiore devono essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacita' non superiore
a litri 5.
    I  vini  Moscato  giallo  e  Moscato  rosa, anche della tipologia
"vendemmia   tardiva",   possono  essere  immessi  al  consumo  nelle
caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo
alla "Bocksbeutel".
    La  chiusura  deve  essere  costituita  dal tappo a raso bocca in
sughero.
                              Art. 22.
    Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'Albo
dei  vigneti  della  "Trentino"  Superiore  e'  consentita  la scelta
vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle
denominazioni  di origine controllate o delle indicazioni geografiche
tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
    Ai fini della utilizzazione della "Trentino" Superiore le partite
di   vino   devono   essere  sottoposte,  nella  fase  immediatamente
precedente  all'imbottigliamento,  ad  una  analisi chimico fisica ed
organolettica secondo le norme vigenti.