Allegato 1 Sottozona "Sorni" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo I. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni" e' riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare: bianco: per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente; rosso: per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" della sottozona "Sorni" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km. 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in localita' "Ciaresara", il sentiero che collega i Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla "Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al "Cross Ross", la mulattiera della "Vie Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al "Maso Centofinestre". Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio. Art. 4. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati: ===================================================================== | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max | uva per ettaro | volum. minimo | vino per ettaro | (tonn.) |naturale (% vol.)| (hl) ===================================================================== "Trentino" Sorni| | | bianco | 14 | 10,5 | 98 --------------------------------------------------------------------- "Trentino" Sorni| | | rosso | 14 | 10,5 | 98 Su detti limiti di resa in uva del vigneto e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni", all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Sorni" bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: gradevole, delicato; sapore: fresco, armonico, talvolta morbido; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; "Sorni" rosso: colore: rosso rubino; odore: etereo, delicato; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. Art. 6. Nell'etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l'indicazione del nome della sottozona "Sorni", seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, puo' essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture "Bianco dei Sorni" e "Rosso dei Sorni".