(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 1
                          Sottozona "Sorni"
                               Art. 1.
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione  della  sottozona  "Sorni",  e'  riservata ai vini che
rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti stabiliti dal presente
allegato;  per quanto in esso non espressamente previsto si applicano
le norme di cui al titolo I.
                               Art. 2.
    La   denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"  con  la
specificazione  della sottozona "Sorni" e' riservata ai vini derivati
dalle  uve  dei  vitigni  rispettivamente  a bacca di colore bianco e
rosso  raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento
e  previsti  nei  corrispondenti  albi  dei  vigneti  delle  zone  di
produzione di cui al presente disciplinare:
    bianco:
      per  i  vini  ottenuti  dai  vitigni  Nosiola,  Müller Thurgau,
Silvaner  verde,  Pinot  bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o
congiuntamente;
    rosso:
      per  i  vini  ottenuti  dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava
gentile,  Schiava  grigia,  Schiava  grossa)  e  Lagrein,  da  soli o
congiuntamente.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata "Trentino" della sottozona "Sorni" devono essere
prodotte  nella  zona di produzione che comprende parte dei comuni di
Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti
in provincia di Trento.
    Tale  zona e' cosi' delimitata: partendo a nord dall'incrocio del
confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota
205),  il  limite  prosegue  verso  sud, fino al km. 391 della strada
statale  n.  12.  Di  qui,  seguendo  il fondale del torrente Tratta,
risale   verso   est  fino  all'incrocio  di  questo  con  la  strada
provinciale  del  vino.  Poi, seguendo la strada comunale per il Maso
Spon,  raggiunge  in localita' "Ciaresara", il sentiero che collega i
Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con
la  provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di
qui  prosegue  in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente
Avisio,  per  seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275
da  dove  sale  verso  nord-ovest  fino alla provinciale della Val di
Cembra  e  precisamente  al  km  3,500.  Dal  km  3,500  la  linea di
delimitazione,  segue  la strada provinciale della Val di Cembra fino
all'abitato  di  Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla
"Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i
masi  Roncador,  Serci  e  Fontanelle, indi seguendo il margine della
foresta dei pini raggiunge, al "Cross Ross", la mulattiera della "Vie
Rosse"  che  segue  verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e
619  e  quindi  fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che,
scendendo verso la valle, segue fino al "Maso Centofinestre".
    Da  tale  punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso
sud  sempre  lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota
400,  raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro
del  Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la
vecchia  sede  della  nazionale del Brennero (ora strada provinciale)
che  percorre  verso  sud  fino  al confine comunale di Lavis, fino a
raggiungere  quota  205,  punto  da  dove  la  delimitazione ha avuto
inizio.
                               Art. 4.
    La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto a coltura
specializzata  non  deve superare i limiti di seguito indicati e deve
inoltre  assicurare  i  titoli alcolometrici volumici minimi naturali
appresso indicati:

=====================================================================
                | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max
                | uva per ettaro |  volum. minimo  | vino per ettaro
                |    (tonn.)     |naturale (% vol.)|      (hl)
=====================================================================
"Trentino" Sorni|                |                 |
bianco          |       14       |      10,5       |       98
---------------------------------------------------------------------
"Trentino" Sorni|                |                 |
rosso           |       14       |      10,5       |       98

    Su  detti  limiti  di  resa  in  uva  del  vigneto e' ammessa una
tolleranza  massima  del 20% non avente diritto alla denominazione di
origine controllata.
                               Art. 5.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Trentino" con la
specificazione   della   sottozona   "Sorni",   all'atto  della  loro
immissione    al    consumo    devono    rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
"Sorni" bianco:
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: gradevole, delicato;
    sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,50 g/l
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
"Sorni" rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: etereo, delicato;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
                               Art. 6.
    Nell'etichettatura   dei   vini  di  cui  al  presente  allegato,
l'indicazione    del    nome   della   sottozona   "Sorni",   seguita
dall'indicazione   della   tipologia  bianco  o  rosso,  puo'  essere
sostituita,  rispettivamente,  dalle  diciture  "Bianco  dei Sorni" e
"Rosso dei Sorni".