Allegato 2 Sottozona "Isera" o "d'Isera" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", e' riservata al vino che risponde alle condizioni e al requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", e' riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3. Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varieta' di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% . Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere prodotte nella zona di produzione cosi' delimitata: partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimita' dell'abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone. Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le localita' Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommita' del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell'abitato di Marano, comprende le localita' Piazi, San Rocco e Core', aggira a monte l'abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato di Nogaredo. Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all'incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione e' iniziata. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti e' previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato: ===================================================================== | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max | uva per ettaro | volum. minimo | vino per ettaro | (tonn.) |naturale (% vol.)| (hl) ===================================================================== "Trentino" | | | Marzemino | | | Superiore | | | d'Isera | 9 | 11,5 | 63 Su detto limite di resa in uva del vigneto e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l. Art. 7. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" e' ammessa la menzione "vigna", purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.