(all. 3 - art. 1)
                                                           Allegato 2
                    Sottozona "Isera" o "d'Isera"
                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino" Marzemino
accompagnata  dall'appellativo  "Superiore"  e  con la specificazione
della  sottozona  "Isera"  o  "d'Isera",  e'  riservata  al  vino che
risponde  alle  condizioni  e  al  requisiti  stabiliti  dal presente
allegato;  per quanto in esso non espressamente previsto si applicano
le norme di cui al titolo II.
                               Art. 2.
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino" Marzemino
accompagnata  dall'appellativo  "Superiore"  e  con la specificazione
della  sottozona  "Isera"  o "d'Isera", e' riservata al vino ottenuto
dall'uva  Marzemino  gentile  prodotta  in vigneti ubicati nella zona
delimitata nel successivo art. 3.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino, uve a bacca
nera,  di  varieta'  di  vite  raccomandate  e/o  autorizzate  per la
provincia  di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al
15% .
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine     controllata     "Trentino"     Marzemino     accompagnata
dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione aggiuntiva della
sottozona  "Isera"  o  "d'Isera" devono essere prodotte nella zona di
produzione cosi' delimitata:
      partendo  dal  ponte  sul  fiume  Adige,  nel  comune  di Villa
Lagarina,  la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra
del  fiume  Adige  fino ad incrociare, in prossimita' dell'abitato di
Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di
Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia,
dopo  breve  tratto,  per percorre la strada interpoderale che sbocca
sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone.
    Da  questo  punto  il  confine  segue la strada statale n. 240 in
direzione  dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove
la  delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle
pendici  del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote
364,  291,  283,  365  e  380  e,  includendo le localita' Foianeghe,
Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommita' del sovrastante
terrazzamento   naturale   che  segue,  degradando,  fino  all'inizio
dell'abitato  di  Reviano,  da  dove  il  confine  percorre la strada
interpoderale   dei   Piazi  in  direzione  dell'abitato  di  Marano,
comprende  le  localita'  Piazi,  San  Rocco  e Core', aggira a monte
l'abitato  di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in
linea  retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato
di Nogaredo.
    Dall'abitato   di  Nogaredo  la  delimitazione  segue  la  strada
comunale  che,  passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla
strada  provinciale  n.  90,  continua per questa fino all'incrocio a
quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce
al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione e' iniziata.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve  ed  al  vino derivato le sue specifiche caratteristiche di
qualita'.
    Per  i nuovi impianti e i reimpianti e' previsto un numero minimo
di 3.500 ceppi per ettaro.
    La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non  deve  superare  i  limiti  di  seguito  indicati  e deve inoltre
assicurare  il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso
indicato:

=====================================================================
                | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max
                | uva per ettaro |  volum. minimo  | vino per ettaro
                |    (tonn.)     |naturale (% vol.)|      (hl)
=====================================================================
"Trentino"      |                |                 |
Marzemino       |                |                 |
Superiore       |                |                 |
d'Isera         |       9        |      11,5       |       63

    Su  detto  limite  di  resa  in  uva  del  vigneto e' ammessa una
tolleranza  massima  del 20% non avente diritto alla denominazione di
origine controllata.
                               Art. 5.
    Le  operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del
vino  a  denominazione  di  origine  controllata "Trentino" Marzemino
accompagnata  dall'appellativo  "Superiore"  e  con la specificazione
della   sottozona   "Isera"  o  "d'Isera"  devono  essere  effettuate
all'interno del territorio della provincia di Trento.
                               Art. 6.
    Il   vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"
Marzemino   accompagnata   dall'appellativo   "Superiore"  e  con  la
specificazione   della   sottozona   "Isera"  o  "d'Isera",  all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico;
      sapore: secco, pieno e gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
                               Art. 7.
    Nell'etichettatura   del   vino   a   denominazione   di  origine
controllata   "Trentino"   Marzemino   accompagnata  dall'appellativo
"Superiore"  e  con  la  specificazione  della  sottozona  "Isera"  o
"d'Isera"  e'  ammessa la menzione "vigna", purche' il prodotto cosi'
designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo
indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.