Allegato 3 Sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" e' riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3. Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varieta' di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superioire" e con l'indicazione aggiuntiva della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere prodotte esclusivamente nella zona cosi' delimitata: partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero presso l'abitato di Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla localita' S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimita' della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo pero' la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la localita' Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all'incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finche' incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimita' della quota 174.6. Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell'abitato di Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimita' della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione e' iniziata. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti e' previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato: ===================================================================== | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max | uva per ettaro | volum. minimo | vino per ettaro | (tonn.) |naturale (% vol.)| (hl) ===================================================================== "Trentino" | | | Marzemino | | | Superiore dei | | | Ziresi | 9 | 11,5 | 63 Su detto limite di resa in uva del vigneto e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l. Art. 7. Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "Superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" e' ammessa la menzione "vigna", purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.