(all. 4 - art. 1)
                                                           Allegato 3
                  Sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi"
                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino" Marzemino
accompagnata  dall'appellativo  "Superiore"  e  con la specificazione
della  sottozona  "Ziresi"  o  "dei Ziresi", e' riservata al vino che
risponde  alle  condizioni  e  ai  requisiti  stabiliti  dal presente
allegato;  per quanto in esso non espressamente previsto si applicano
le norme di cui al titolo II.
                               Art. 2.
    La  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino" Marzemino
accompagnata  dall'appellativo  "Superiore"  e  con la specificazione
della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" e' riservata al vino ottenuto
dall'uva  Marzemino  gentile  prodotta  in vigneti ubicati nella zona
delimitata nel successivo art. 3.
    Possono  concorrere  alla  produzione  di detto vino, uve a bacca
nera,  di  varieta'  di  vite  raccomandate  e/o  autorizzate  per la
provincia  di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al
15%.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine     controllata     "Trentino"     Marzemino     accompagnata
dall'appellativo  "Superioire"  e  con l'indicazione aggiuntiva della
sottozona   "Ziresi"   o   "dei   Ziresi"   devono   essere  prodotte
esclusivamente nella zona cosi' delimitata:
      partendo  dal  km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone e
del  Brennero  presso  l'abitato di Volano, la delimitazione segue la
strada  statale  fino  a incrociare, poco prima del km 360, la strada
che  sale alla localita' S. Antonio; seguita questa per breve tratto,
in  prossimita'  della quota 177.1, la delimitazione segue il margine
del  bosco  in  direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea
retta  raggiunge quota 177.9, escludendo pero' la superficie (circa 2
ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9
il  confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la localita'
Fornaci  a  quota  179.7  e da questa fino all'incrocio con la strada
statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa
250 metri, finche' incontra sulla destra il fossato che segue fino ad
incontrare la strada interpoderale, in prossimita' della quota 174.6.
    Da  tale  punto  la  delimitazione  prosegue  lungo  detta strada
interpoderale  in  direzione dell'abitato di Volano toccando le quote
177.0,  176.5,  176.3,  176.1  e  in  prossimita'  della  quota 177.8
raggiunge   il  km  359  della  strada  statale  n.  12  da  dove  la
delimitazione e' iniziata.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle  uve  ed  al  vino derivato le sue specifiche caratteristiche di
qualita'.
    Per  i nuovi impianti e i reimpianti e' previsto un numero minimo
di 3.500 ceppi per ettaro.
    La  produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non  deve  superare  i  limiti  di  seguito  indicati  e deve inoltre
assicurare  il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso
indicato:

=====================================================================
                | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max
                | uva per ettaro |  volum. minimo  | vino per ettaro
                |    (tonn.)     |naturale (% vol.)|      (hl)
=====================================================================
"Trentino"      |                |                 |
Marzemino       |                |                 |
Superiore dei   |                |                 |
Ziresi          |       9        |      11,5       |       63

    Su  detto  limite  di  resa  in  uva  del  vigneto e' ammessa una
tolleranza  massima  del 20% non avente diritto alla denominazione di
origine controllata.
                               Art. 5.
    Le  operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del
vino  a  denominazione  di  origine  controllata "Trentino" Marzemino
accompagnata  dall'appellativo  "Superiore"  e  con la specificazione
della  sottozona  "Ziresi"  o  "dei  Ziresi" devono essere effettuate
all'interno del territorio della provincia di Trento.
                               Art. 6.
    Il   vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Trentino"
Marzemino   accompagnata   dall'appellativo   "Superiore"  e  con  la
specificazione  della  sottozona  "Ziresi"  o  "dei Ziresi", all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole;
      titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
                               Art. 7.
    Nell'etichettatura   del   vino   a   denominazione   di  origine
controllata   "Trentino"   Marzemino   accompagnata  dall'appellativo
"Superiore"  e  con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei
Ziresi"  e'  ammessa  la  menzione "vigna", purche' il prodotto cosi'
designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo
indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.