Art. 10. Vigilanza e sorveglianza 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale e' esercitata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. La sorveglianza su detto territorio e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche', per gli effetti di cui all'art. 30 della stessa legge dagli appartenenti alle Forze di polizia, che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.