Art. 10.
                      Vigilanza e sorveglianza
  1.  Il  legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i
poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.  La  vigilanza  sulla gestione della riserva naturale statale e'
esercitata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  3.  La  sorveglianza  su  detto  territorio e' esercitata dal Corpo
forestale  dello  Stato,  nelle  forme  e nei modi di cui all'art. 21
della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche', per gli effetti di cui
all'art.  30  della  stessa  legge  dagli  appartenenti alle Forze di
polizia,  che  rivestono  la  qualifica  di  agente o di ufficiale di
Polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.