Art. 4. Organismo di gestione 1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale "Isola di Vivara", previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato in un "Comitato di gestione permanente", nominato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, cosi' costituito: a) presidente designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con la regione Campania; b) un rappresentante designato dalla regione Campania; c) due rappresentanti designati dal comune di Procida; d) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; e) un rappresentante designato dall'opera pia "Ospedale civico Albano Francescano" di Procida. 2. Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovra' prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che operera' alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva.