Art. 4.
                        Organismo di gestione
  1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale "Isola di
Vivara", previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991,
n.  394,  e'  individuato  in  un  "Comitato di gestione permanente",
nominato  con  successivo  decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, cosi' costituito:
    a) presidente  designato  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio d'intesa con la regione Campania;
    b) un rappresentante designato dalla regione Campania;
    c) due rappresentanti designati dal comune di Procida;
    d) un  rappresentante  designato dalle associazioni ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    e) un  rappresentante  designato  dall'opera pia "Ospedale civico
Albano Francescano" di Procida.
  2.  Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio   stipula   entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione.
Tale  convenzione  dovra'  prevedere  le  relative  strutture  ed  il
personale  da  utilizzare  nella gestione della riserva, che operera'
alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva.