(all. 1 - art. 1)
       Proposta di disciplinare di produzione dell'indicazione
           geografica protetta "Radicchio Rosso di Verona"
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  Indicazione  geografica  protetta  (IGP)  "Radicchio Rosso di
Verona"  e'  riservata  alla  produzione  orticola  che risponde alle
condizioni  ed  ai  requisiti  di  qualita'  stabiliti  nel  presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    La  IGP "Radicchio Rosso di Verona" e' attribuita alla produzione
ottenuta  da  piante  appartenenti  alla  famiglia  delle Compositae,
genere cichorium, specie inthybus, ecotipo Radicchio Rosso di Verona.
    Il  "Radicchio Rosso di Verona" puo' essere "tipo precoce" oppure
"tipo tardivo" e si distingue per i seguenti caratteri:
      foglie  sessili,  intere, con margine privo di frastagliature e
piegate  a  doccia  verso  l'alto.  Favorite  dalle basse temperature
invernali  esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e,
addossandosi  le  une  alle  altre, danno al cespo la forma di tipico
grumolo   compatto.  La  nervatura  principale  delle  foglie,  molto
sviluppata, e' di colore bianco;
      per  il  "tipo  tardivo",  dopo  l'intervento  di  forzatura ed
imbianchimento, le foglie acquisiscono la tipicita' di croccantezza;
      il  cespo  (grumolo)  ha un peso di 150-350 grammi per il "tipo
precoce"   e   di   100-300  grammi  per  il  "tipo  tardivo";  viene
commercializzato  con  una  piccola  parte  apprezzabile della radice
(fittone) di diametro proporzionale alle dimensioni del cespo stesso.
    Al  momento  della  immissione al consumo, il "Radicchio Rosso di
Verona"  che utilizza la relativa IGP, oltre a rispettare le suddette
caratteristiche di tipicita', dovra' presentare: toilettatura precisa
ecurata  con  cespo  e  fittone  puliti  e  lavati, perfetto grado di
maturazione,  uniformita'  nel  calibro  e nella lunghezza dei cespi,
nonche'  nelle  dimensioni della piccola parte del fittone che rimane
attaccato al cespo.
    I  cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i prodotti
affetti  da  marciume  o  che presentino alterazioni tali da renderli
inadatti al consumo, di aspetto fresco, privi di parassiti e di danni
provocati da parassiti, privi di umidita' esterna anormale e privi di
odore e/o sapore estranei.
                               Art. 3.
                 Delimitazione della zona geografica
    La  zona di produzione del "Radicchio Rosso di Verona" comprende,
in  provincia  di  Verona,  il territorio dei comuni di: Trevenzuolo,
Salizzole,   Nogara,   Concamarise,  Sanguinetto,  Cerea,  Casaleone,
Legnago,  Minerbe,  Roveredo  di  Gua',  Cologna  Veneta,  Veronella,
Arcole,  Zimella,  Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro
di  Morubio,  Roverchiara,  Gazzo  Veronese,  Sorga', Erbe', Oppeano,
Isola   Rizza,   Albaredo   d'Adige,   Pressana,   Villa  Bartolomea,
Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.
    In  provincia di Vicenza e' compreso il territorio dei comuni di:
Asigliano  Veneto,  Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei
Berici,  Agugliaro,  Sossano,  Villaga,  Albettone,  Orgiano, Alonte,
Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.
    In  provincia  di Padova e' compreso il territorio dei comuni di:
Casale  di  Scodosia,  Castelbaldo,  Masi,  Megliadino  S.  Fidenzio,
Megliadino  S.  Vitale,  Merlara,  Montagnana,  Ospedaletto  Euganeo,
Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.
                               Art. 4.
       Elementi comprovanti l'origine geografica del prodotto
    A  Verona le prime vere coltivazioni di Radicchio Rosso destinate
al  mercato  iniziano ai primi del novecento, anche se erano presenti
gia'   alla   fine  del  settecento  nei  "broli"  (orti  cittadini);
l'inchiesta  agraria  Jaccini  (Vol.  5  tomo  I, 1882) ne ricorda la
presenza.  Chiamata  "cicoria  rossa" era coltivata nell'alta pianura
veronese  negli  interfilari  delle  piante  da  frutto  e della vite
(Monografia  statistica  economica  amministrativa della provincia di
Verona  -  Sormano  Moreti,  OLSKI  Firenze  1904).  Dopo  il secondo
dopoguerra  inizia  una  consistente commercializzazione del prodotto
denominato   "Radicchio   Rosso  di  Verona",  destinato  ai  mercati
nazionali  e  all'esportazione. Negli anni '60 il "Radicchio Rosso di
Verona"   e'   oggetto  di  sperimentazione  da  parte  dell'Istituto
sperimentale  di  frutticoltura  di  Verona.  Nel  1977 e' tenuta una
"Giornata   del   Radicchio   Rosso   di   Verona",  convegno  curato
dall'Ispettorato      provinciale      dell'agricoltura,      ripreso
successivamente nel 1993.
    Nel    Veronese    alcune    feste,   fortemente   volute   dalle
amministrazioni  locali  in  favore  del "Radicchio Rosso di Verona",
hanno ormai raggiunto la venticinquesima edizione.
    Rintracciabilita':  l'origine del prodotto e' comprovata, inoltre
dall'iscrizione  dei  produttori  e  dei  confezionatori  in apposito
elenco  tenuto  dalla  struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla
base  di  numerosi  adempimenti  cui  si  sottopongono  i  produttori
interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
    I   fondamentali   di   tali   adempimenti,   che  assicurano  la
rintracciabilita'  del  prodotto,  in  ogni  fase della filiera, sono
costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.
    I  produttori  i  cui  terreni  ricadono nella zona di produzione
definita  all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono
accedere  alla  IGP  "Radicchio  Rosso  di Verona". Per far cio' essi
devono   iscrivere,  per  ciascuna  campagna  produttiva,  i  terreni
coltivati a "Radicchio Rosso di Verona" nell'elenco depositato presso
la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati
gli  estremi  catastali  dei  terreni coltivati a "Radicchio Rosso di
Verona"  e  per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria,
la  ditta  produttrice,  la  localita',  la  superficie  coltivata  a
"Radicchio  Rosso  di Verona" distinta per "tipo precoce" e per "tipo
tardivo".
    I produttori e i confezionatori iscritti all'elenco sono tenuti a
dichiarare  annualmente  all'organismo  di  controllo la quantita' di
"Radicchio   Rosso   di  Verona"  a  IGP  effettivamente  prodotta  e
commercializzata  che  intendono esitare sul mercato che viene quindi
annotata in appositi registri.
                               Art. 5.
         Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
    L'impianto  della  coltura  del  "Radicchio  Rosso  di Verona" si
effettua  ricorrendo  alla semina diretta in campo, o al trapianto di
piantine  allevate  in  vivaio;  per  il  "tipo precoce" la semina va
effettuata  nel  periodo  compreso tra il 1o e il 20 luglio e, per il
"tipo tardivo", tra il 21 luglio e il 15 agosto. Nel caso si utilizzi
la  tecnica  del  trapianto la messa a dimora delle piantine avverra'
con venti giorni di ritardo rispetto al periodo sopra indicato per la
semina.
    E'  necessario  l'impiego  di  seme  sano,  prodotto  nella  zona
definita  all'art.  3. Nel caso di produzione aziendale e' necessario
partire  da  piante sane evitando che queste, in fase di maturazione,
siano   attaccate   da   marciumi  dell'apparato  aereo  e  radicale,
procedendo  alla raccolta a luglio delle piante portaseme che vengono
essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.
    Le  tecniche  colturali  nella produzione del "Radicchio Rosso di
Verona"   dovranno   orientarsi   ad  accentuare  la  qualita'  della
produzione tipica e il grado di ecocompatibilita' della coltivazione.
A  tal  fine,  il  "Radicchio  Rosso  di  Verona" dovra' inserirsi in
rotazioni colturali almeno biennali che gli consentano, quale coltura
intercalare estivo-invernale di notevole rusticita', di utilizzare la
fertilita'   residua  del  suolo;  cio'  per  limitare  l'apporto  di
fertilizzanti  necessario  a  conservare  le  normali  condizioni  di
fertilita'  dei  terreni  evitando, cosi', i fenomeni di sensibilita'
della  coltura  agli  attacchi  dei  parassiti favoriti da eccessi di
azoto.
    Le  dosi  sono  variabili  anche  a  seconda del tipo di terreno;
l'azoto  va  distribuito  in  presemina  e/o  in copertura, mentre il
fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.
    L'impiego  dell'irrigazione  andra'  effettuato  con  particolare
razionalita'  dopo  la  semina  o  il  trapianto  per  assicurare una
tempestiva  e  regolare  emergenza delle piante, fattore determinante
per  un  costante  livello qualitativo della produzione. Cio' avviene
mantenendo   il   terreno  costantemente  umido  tramite  irrigazioni
frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza
della   coltura,   dilazionando   successivamente  gli  interventi  e
aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm).
    La  raccolta del "Radicchio Rosso di Verona" deve assicurare, per
il  "tipo  tardivo"  il  mantenimento  di  buona  parte  della radice
fittonante  (almeno  8  centimetri); essa puo' iniziare dal 1 ottobre
per il "tipo precoce" e dal 15 dicembre per il "tipo tardivo".
    La  produzione  per ettaro di prodotto finito non potra' superare
le  13  tonnellate  per  il  "tipo precoce" e le 11 tonnellate per il
"tipo tardivo".
    Per  il  "Radicchio  Rosso  di Verona" "tipo tardivo" deve essere
effettuata  una  successiva  trasformazione,  che prevede una fase di
forzatura-imbianchimento   da   attuarsi   raggruppando   le   piante
orizzontalmente  in  modo da formare cumuli, direttamente sul campo o
sotto tunnel di plastica, gia' esistenti in azienda, o nei magazzini.
In  tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce
ed  umidita' che favoriscono la ripresa dell'attivita' vegetativa con
mobilitazione  delle  sostanze  di  riserva  accumulate nel fittone e
conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finche' queste
acquisiscono  le  caratteristiche  di croccantezza, colorazione rosso
scuro  intenso  e gusto leggermente amarognolo tipiche del "Radicchio
Rosso di Verona".
    Nella  fase  di  toilettatura si asportano dalle piante le foglie
piu'  esterne  che  non presentano i requisiti minimi per ottenere un
cespocon  le caratteristiche previste, si recide la radice a non piu'
di  4  centimetri  dalla base del cespo e la si scorteccia in modo da
proporzionarla   alle   dimensioni  del  cespo  stesso.  La  fase  di
toilettatura  va  effettuata  immediatamente  prima  di  immettere il
prodotto  sul  mercato  al  consumo; ad essa seguono le operazioni di
lavaggio e confezionamento.
    Tutte   le   fasi  di  produzione  e  lavorazione  del  prodotto,
comprensive  di  imbianchimento,  toilettatura e lavaggio, nonche' il
confezionamento  devono avvenire nell'area delimitata dall'art. 3 del
presente disciplinare di produzione.
    Confezionamento:  il  "Radicchio  Rosso  di Verona" va immesso al
consumo  in  confezioni conformi alle tipologie di seguito riportate,
nel rispetto della normativa comunitaria:
      vassoi in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
      cestini in cartone e/o legno e/o materiale sintetico;
      confezioni  30\times  40  in  cartone  e/o  legno e/o materiale
sintetico;
      confezioni  30\times  50  in  cartone  e/o  legno e/o materiale
sintetico;
      borsa retinata di kg 0,5 di kg 1 e di kg 1,5.
    Ciascuna confezione dovra' contenere un solo strato di prodotto e
dovra'   essere  sigillata  in  modo  che  l'apertura  dell'involucro
determini la rottura del sigillo.
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    La   zona  di  produzione  riportata  nell'allegata  cartografia,
corrisponde  ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche
dei terreni, che denotano presenza di sabbia, sono ricchi di sostanza
organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilita';
questa  area  omogenea  si contraddistingue anche per i caratteri del
clima   particolarmente   favorevole   alla  produzione,  specie  per
l'escursione termica tipica del periodo autunno-invernale.
    In  tale area infatti il clima e' relativamente omogeneo, di tipo
continentale  con  estati  molto  calde  ed afose ed inverni rigidi e
nebbiosi. L'escursione termica annua e' abbastanza elevata, mentre la
piovosita' risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.
In  genere  la  piovosita' nel veronese aumenta andando dalla pianura
alla montagna e da sud-ovest verso nord est.
    Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla
tradizionale  e  secolare  opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle
sue  capacita' culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto
di  tradizionali  e  specifiche  tecniche  colturali (con particolare
riguardo  ad  una  continua  opera  di miglioramento genetico), hanno
contribuito  a conferire al Radicchio Rosso di Verona caratteristiche
organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica
letteratura   agricola   e   scientifica   che  dal  punto  di  vista
commerciale.
                               Art. 7.
          Riferimenti relativi alle strutture di controllo
    Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di
produzione  e' svolto da una struttura di controllo conforme a quanto
stabilito dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92.
                               Art. 8.
                 Elementi specifici di etichettatura
    Tutte le confezioni dovranno essere provviste di un'etichetta che
riproduce  il  logo della IGP "Radicchio Rosso di Verona". Il logo e'
dato  da  3 grumi di Radicchio Rosso con linee e striscia azzurra che
vogliono   rappresentare   l'Arena  di  Verona  e  fiume  Adige  come
riferimento  all'origine  geografica. Il logo, di seguito raffigurato
con  indicazione  del  panton dei colori, puo' presentare le seguenti
dimensioni in relazione alle tipologie di confezioni descritte sopra:
      mm 28 x 21;
      mm 60 x 48;
      mm 105 x 85;
      mm 150 x 120.

           ---->   Vedere logo a pag. 45 della G.U.  <----

    Colori usati:
      pantone bianco pantone 235;
      pantone nero pantone 220;
      pantone 222 pantone 647;
      pantone Gr. ch. 1.
    Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare nome, ragione sociale
e   indirizzo   del   confezionatore,   peso,   data   e   luogo   di
confezionamento,  scadenza  per  il  consumo  nonche'  tutte le altre
indicazioni previste dalla normativa nazionale o comunitaria.
    Alla  IGP  "Radicchio  Rosso  di Verona" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi  qualificazione  non  prevista nel presente disciplinare di
produzione.  E'  ammesso  l'uso  di indicazioni che fanno riferimento
alla  denominazione  dell'azienda  produttrice e alla localita' della
relativa  sede.  E'  autorizzato l'uso del marchio aziendale. In ogni
caso  le  indicazioni  diverse  da  "Radicchio  Rosso  di Verona" IGP
dovranno  avere  dimensioni  significativamente  inferiori  a  quelle
utilizzate per "Radicchio Rosso di Verona" IGP.