Art. 5.
  Il  comitato  provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni in cui
si  articola  hanno la durata di quattro anni, a decorrere dalla data
del   presente  decreto,  che  viene  trasmesso  al  Ministero  della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    L'Aquila, 11 luglio 2002
                                     Il direttore reggente: Celestini