Art. 5. Il comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni in cui si articola hanno la durata di quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto, che viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 11 luglio 2002 Il direttore reggente: Celestini