Art. 5. Istituzione della nuova serie 1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA5" che non potra' essere emessa oltre il 31 dicembre del 2002. 2. A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la nullita', i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "AA4", istituita con decreto 18 aprile 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo secondo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2002.