Art. 5.
                    Istituzione della nuova serie
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e'   istituita   una   nuova   serie   di  buoni  fruttiferi  postali
contraddistinta con la sigla "AA5" che non potra' essere emessa oltre
il 31 dicembre del 2002.
  2.  A  decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili,
pena   la   nullita',   i   buoni   fruttiferi  postali  della  serie
contraddistinta  con  la sigla "AA4", istituita con decreto 18 aprile
2002  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze - Capo secondo,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2002.