Art. 8. Durata e interessi 1. I buoni fruttiferi postali della serie "AA5" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. 2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione e' riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. 3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalita' dei buoni fruttiferi postali della serie "A5", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2002 Il Ministro: Tremonti