Art. 8.
                         Durata e interessi
  1.  I  buoni  fruttiferi  postali  della serie "AA5" possono essere
liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno
successivo a quello di emissione.
  2.  Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione
e'  riconosciuto  all'avente  diritto,  unitamente  al  capitale,  un
interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.
  3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali
della   presente   serie   prima  del  termine,  gli  interessi  sono
corrisposti  e  calcolati  secondo  le modalita' dei buoni fruttiferi
postali  della  serie  "A5", applicando i tassi di interesse previsti
per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi.
  Non  e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima
che sia trascorso un anno dall'emissione.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti