Art. 2. 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in Euro 74,89 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2001 in Euro 90,38 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002.