Art. 2.
    1.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge
23  gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere
ai  proprietari  degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1999 in Euro 74,89 a capo, rimane
confermata  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2002  per  gli  animali
abbattuti nel corso dell'anno 2002.
    2.  L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge
23  gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere
ai  proprietari  di  caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1 gennaio 2001 in Euro 90,38 a capo, rimane
confermata  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2002  per  gli  animali
abbattuti nel corso dell'anno 2002.