Art. 10.
                     Formazione e aggiornamento
    1.  Ai  sensi  dell'art.  14,  comma 5, del C.C.N.L. il Ministero
stabilisce  annualmente  la  quota  delle  risorse  da  destinare  ai
programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti.
    2.  Le  attivita'  formative sono tese a rafforzare comportamenti
innovativi dei dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere
e  sostenere  iniziative  di  miglioramento volte a caratterizzare le
istituzioni  scolastiche in termini di dinamismo e competitivita'. Le
attivita'  formative  sono  altresi'  volte  a  sviluppare  tutte  le
competenze  necessarie  per  sostenere i processi di innovazione e di
riforma.
    3.  Almeno il 60% delle risorse di cui al comma 1 viene destinata
agli  uffici scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti
in servizio in ogni regione.
    4.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  regionale  vengono
definite  le  linee  generali  per  la  realizzazione di programmi di
formazione  e  aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte
individuali di cui all'art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.
    5. Per l'approfondimento di problematiche relative alle attivita'
di   formazione  e  per  la  formulazione  di  relative  proposte  e'
costituita  una  commissione  bilaterale  ai  sensi  dell'art. 10 del
C.C.N.L.