Art. 13.
              Mutamento d'incarico in casi eccezionali
    1.   Il   mutamento  di  incarico  su  posti  liberi  e'  ammesso
eccezionalmente  nei  seguenti  casi  di  particolare  urgenza  e  di
esigenze familiari:
      a) insorgenza  di malattie che necessitano di cure in strutture
sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
      b) trasferimento  del  coniuge  successivamente  alla  data  di
stipula del contratto individuale;
      c) altri casi previsti da norme speciali.
    2.   Per   motivate   esigenze,   previo  assenso  del  dirigente
dell'ufficio  scolastico  regionale  di provenienza e con il consenso
del  dirigente  dell'Ufficio  scolastico  della regione richiesta, e'
possibile  procedere  ad  una mobilita' interregionale fino al limite
del 15% dei posti vacanti annualmente.