Art. 13. Mutamento d'incarico in casi eccezionali 1. Il mutamento di incarico su posti liberi e' ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste; b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale; c) altri casi previsti da norme speciali. 2. Per motivate esigenze, previo assenso del dirigente dell'ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, e' possibile procedere ad una mobilita' interregionale fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.