Art. 15. Norme transitorie e finali 1. In via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza. Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 23 del C.C.N.L. La mobilita' professionale di cui al presente comma puo' essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente. 2. Una volta definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente agli istituti di cui agli articoli 43 e 44 del C.C.N.L., sia i conseguenti provvedimenti applicativi del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo tra il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e il dirigente scolastico, vengono riconosciuti: lo svolgimento delle funzioni dirigenziali gia' attribuito ai sensi della C.M. n. 193 del 3 agosto 2000, con decorrenza 1 settembre 2000 o successiva; la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con decorrenza comunque non anteriore al 1 gennaio 2001; la determinazione della relativa retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2001/2002. 3. Quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione e' conguagliato con quanto percepito a titolo di indennita' di direzione, parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lettere a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999. 4. Per l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L. e' stato sottoscritto in corso d'anno, con conseguente impossibilita' di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata responsabilita' formalizzata in atti. A decorrere dall'a.s. 2002/2003 la retribuzione di risultato e' corrisposta per effetto della valutazione che viene effettuata sulla base delle risultanze della tornata contrattuale di cui all'art. 7, comma 5.