Art. 15.
                     Norme transitorie e finali
    1.  In  via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino
alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili
degli uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo incarico
dirigenziale  ai  dirigenti  scolastici  che  presentano  domanda  di
passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza.
Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui
all'art.  19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art.
23  del  C.C.N.L. La mobilita' professionale di cui al presente comma
puo'  essere  effettuata  fino  al  limite  del 15% dei posti vacanti
annualmente.
    2. Una volta definita sia la contrattazione integrativa regionale
relativamente  agli  istituti  di  cui  agli  articoli  43  e  44 del
C.C.N.L.,  sia  i conseguenti provvedimenti applicativi del direttore
dell'Ufficio  scolastico  regionale,  con atto bilaterale a carattere
dichiarativo  tra il direttore dell'Ufficio scolastico regionale e il
dirigente scolastico, vengono riconosciuti:
      lo  svolgimento  delle funzioni dirigenziali gia' attribuito ai
sensi della C.M. n. 193 del 3 agosto 2000, con decorrenza 1 settembre
2000 o successiva;
      la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con
decorrenza comunque non anteriore al 1 gennaio 2001;
      la  determinazione della relativa retribuzione di risultato per
l'anno scolastico 2001/2002.
    3.  Quanto  spettante  a  ciascun  dirigente come retribuzione di
posizione e' conguagliato con quanto percepito a titolo di indennita'
di  direzione,  parte  fissa  e  parte variabile, di cui all'art. 33,
comma 5, lettere a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999.
    4.  Per  l'anno scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L.
e' stato sottoscritto in corso d'anno, con conseguente impossibilita'
di  predisporre  un  sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del
medesimo  C.C.N.L.,  la  retribuzione  di  risultato viene erogata in
uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di acclarata
responsabilita' formalizzata in atti. A decorrere dall'a.s. 2002/2003
la  retribuzione  di  risultato  e'  corrisposta  per  effetto  della
valutazione  che  viene  effettuata sulla base delle risultanze della
tornata contrattuale di cui all'art. 7, comma 5.