Art. 3. Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato 1. I fondi regionali sono costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2001 con l'insieme delle risorse gia' dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili (tabella "A") tenuto conto delle unita' di personale considerate per il presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono suddivisi in base a quanto attribuito nell'anno scolastico 2001/02. Dal 1 gennaio 2001 confluisce nei fondi anche un importo pro-capite pari a Euro 140,48 (L. 272.000). Dalla stessa data del 1 gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni indennita' confluita nei fondi. 2. I fondi regionali sono incrementati a decorrere dal 1 gennaio 2002 utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno 2001 nell'ambito territoriale interessato. Le modalita' di calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di anzianita' sono quelle di cui all'art. 41 del C.C.N.L. 9 gennaio 1997, relativo al personale dirigente dei Ministeri. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i fondi regionali sono altresi' incrementati utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in favore del personale di cui al presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente alle unita' di personale considerate per il presente contratto appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data, considerato che non e' stato possibile utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi sono incrementati di un importo pari all'ammontare delle medesime risorse non utilizzate. Alla suddetta data e' defalcata dai fondi la quota dell'indennita' di direzione di ciascun dirigente del ruolo regionale conglobata nello stipendio tabellare. 4. Le consistenze dei fondi regionali a ciascuna delle date indicate nei precedenti commi 1, 2, e 3 sono indicate nell'allegata tabella "B". 5. A decorrere dalla data di definizione della presente contrattazione confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi per gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, comma 2 del C.C.N.L. 6. Ad ogni 1 gennaio successivo i fondi regionali si alimentano autonomamente con l'utilizzo delle quote di retribuzione individuale di anzianita' relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio nell'anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della regione interessata.