Art. 5.
                Criteri generali per l'articolazione
                     delle funzioni dirigenziali
    1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle
connesse   responsabilita'   cui  e'  correlata  la  retribuzione  di
posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le
oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
      a) criteri attinenti la dimensione;
      b) criteri attinenti alla complessita';
      c) criteri attinenti al contesto territoriale;
      d) criteri attinenti alla responsabilita'.
    2.  I  criteri  generali  di cui al precedente comma 1 sono cosi'
specificati:
A) Dimensione:
      a) numero degli alunni;
      b) numero dei docenti;
      c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
B) Complessita':
      a) istituzioni   scolastiche  con  pluralita'  di  gradi  o  di
indirizzi;
      b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento
didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti;
      c) istituzioni  scolastiche  con  sezioni  funzionanti presso i
presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con
corsi serali;
      d) istituzioni  scolastiche con officine e/o laboratori ad alta
specializzazione o con rilevante specificita';
      e) istituzioni  scolastiche  con annesse sezioni staccate o con
succursali,  plessi  e/o  scuole aventi incidenza sull'organizzazione
dei servizi;
      f) istituzioni  scolastiche  con  aziende  agrarie  e  convitti
annessi;
      g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private;
C) Contesto territoriale:
      a) istituzioni  scolastiche  situate  in  zone  di  particolare
disagio socio-economico;
      b) istituzioni  scolastiche  situate  in  zone  di  particolare
disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.);
D) Responsabilita':
      a) grado  di  responsabilita' gravante sul dirigente scolastico
in   relazione   alla   particolare  configurazione  dell'istituzione
scolastica.
    3.  I criteri di cui al comma 2 potranno essere integrati in sede
di  contrattazione  integrativa  a livello regionale con altri legati
alle specifiche realta' locali.