Art. 5. Criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali 1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilita' cui e' correlata la retribuzione di posizione si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: a) criteri attinenti la dimensione; b) criteri attinenti alla complessita'; c) criteri attinenti al contesto territoriale; d) criteri attinenti alla responsabilita'. 2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono cosi' specificati: A) Dimensione: a) numero degli alunni; b) numero dei docenti; c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; B) Complessita': a) istituzioni scolastiche con pluralita' di gradi o di indirizzi; b) istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli adulti; c) istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con corsi serali; d) istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificita'; e) istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull'organizzazione dei servizi; f) istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi; g) istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private; C) Contesto territoriale: a) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico; b) istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.); D) Responsabilita': a) grado di responsabilita' gravante sul dirigente scolastico in relazione alla particolare configurazione dell'istituzione scolastica. 3. I criteri di cui al comma 2 potranno essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realta' locali.