Art. 7.
           Contrattazione integrativa a livello regionale
    1.  La  contrattazione  integrativa a livello regionale si svolge
sulle materie indicate nell'art. 7, comma 2, del C.C.N.L.
    2. Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:
      a) il  numero delle fasce in cui si articola la retribuzione di
posizione  che  e'  fissato  in  tre  o  quattro  in  relazione  alle
caratteristiche del territorio;
      b) il  rapporto  di  divaricazione percentuale esistente tra la
fascia  minima  e quella massima che e' fissato di norma nel rapporto
1/2,5.  La  fascia  o  le  fasce  intermedie sono determinate in modo
proporzionato;
      c) la  diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello
nazionale  dal  precedente  art.  5  assumono  in  ciascun  specifico
contesto regionale;
      d) i   criteri   per   il   raggruppamento   delle  istituzioni
scolastiche  della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il
valore economico della retribuzione di posizione.
    3. Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce
di  posizione  e,  quindi  del  numero  di istituzioni scolastiche da
collocare  in  ciascuna  delle  stesse, la contrattazione integrativa
regionale  si  attiene  all'indicazione  di  realizzare  nelle  fasce
intermedie  una  presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del
numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione.
    4.   Conformemente  alle  disposizioni  contenute  nei  contratti
integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la
collocazione  delle  singole scuole nei livelli di posizione, nonche'
il  valore  economico  degli  stessi mediante il riparto del relativo
fondo  sulla  base  delle  unita'  di  personale  considerate  per il
presente  contratto  collocate  in  ciascun  livello  e  dei rapporti
percentuali   di   divaricazione   fra   un  livello  e  l'altro.  La
retribuzione  individuale  di  posizione complessiva non puo' in ogni
caso   essere  inferiore  all'importo  fisso  dell'ex  indennita'  di
direzione  di  cui  all'art. 33, comma 5, lettera a) del C.C.N.I. del
31 agosto  1999,  ne'  superare  l'importo  annuo  lordo, per tredici
mensilita', di Euro 10.329,14 (L. 20.000.000).
    5.   Con   riferimento  all'assegnazione  della  retribuzione  di
risultato,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  in  via  transitoria
dall'art.  15,  comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita
sequenza  contrattuale  integrativa  nazionale  da  tenere  entro  il
30 settembre 2002.