Art. 7. Contrattazione integrativa a livello regionale 1. La contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle materie indicate nell'art. 7, comma 2, del C.C.N.L. 2. Con riferimento alla retribuzione di posizione essa determina: a) il numero delle fasce in cui si articola la retribuzione di posizione che e' fissato in tre o quattro in relazione alle caratteristiche del territorio; b) il rapporto di divaricazione percentuale esistente tra la fascia minima e quella massima che e' fissato di norma nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo proporzionato; c) la diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun specifico contesto regionale; d) i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il valore economico della retribuzione di posizione. 3. Nella determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa regionale si attiene all'indicazione di realizzare nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione. 4. Conformemente alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali, gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle singole scuole nei livelli di posizione, nonche' il valore economico degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base delle unita' di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di divaricazione fra un livello e l'altro. La retribuzione individuale di posizione complessiva non puo' in ogni caso essere inferiore all'importo fisso dell'ex indennita' di direzione di cui all'art. 33, comma 5, lettera a) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, ne' superare l'importo annuo lordo, per tredici mensilita', di Euro 10.329,14 (L. 20.000.000). 5. Con riferimento all'assegnazione della retribuzione di risultato, tenuto conto di quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002.