Art. 8.
            Dirigenti scolastici in particolari posizioni
    1.  In  tutti  i  casi  nei  quali  ai dirigenti scolastici siano
assegnate  funzioni  diverse  dalla  preposizione  ad una istituzione
scolastica     con    retribuzione    corrisposta    dal    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la retribuzione di
posizione  e  di  risultato  e'  posta  a  carico  del relativo fondo
costituito  nell'ambito  della  regione  ai  cui  ruoli l'interessato
appartiene.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  50,  comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti
scolastici  in  posizione  di comando, distacco, esonero, aspettativa
sindacale,  utilizzazione  e  collocamento fuori ruolo e' corrisposta
una  retribuzione  di  posizione  e  di risultato in misura pari alla
media di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai
cui ruoli gli interessati appartengono.
    3.   Ai   dirigenti   scolastici  utilizzati  presso  gli  Uffici
dell'amministrazione centrale e periferica, considerato che i criteri
indicati nell'art. 50, comma 1, del C.C.N.L., configurano funzioni in
strutture  di  staff  e  in  servizi di consulenza, studio, ricerca e
supporto   alle  istituzioni  scolastiche  autonome,  sostanzialmente
equivalenti,  e'  corrisposta  una  retribuzione  di  posizione  e di
risultato  in  misura  pari  alla  media  di  quelle  corrisposte  ai
dirigenti  in  servizio  nella  regione  ai cui ruoli gli interessati
appartengono.
    4.  La  valutazione e la verifica dei risultati dei dirigenti che
si  trovano in posizione di comando o posizioni di stato assimilabili
e' effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o
amministrazioni ove prestano servizio.
    5.   La  disciplina  degli  istituti  retributivi  accessori  dei
dirigenti   scolastici   all'estero  sara'  definita  nella  sequenza
contrattuale specifica prevista dall'art. 45 del C.C.N.L.