Art. 3. 1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature dei prodotti medicinali riportati all'art. 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 2. 2. La ditta titolare dovra' far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero della salute, Dipartimento II, Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, Ufficio IV, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma d), del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondono a quanto previsto dal comma precedente. 3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovra' altresi' pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco, alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.