Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    Sul  quaderno  mensile  dell'Istituto  Federale di Credito per il
Risorgimento  delle  Venezie,  del  marzo  1923,  si riscontra che il
radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri
ortaggi.
    Ulteriore  conferma  e'  data dal "cenni di economia orticola" di
Pagani-Gallimberti  dove  viene  indicata  la  tecnica  colturale del
radicchio  ottenuto  negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli
"orti  sperimentali  di  Chioggia",  si riscontrano studi sulle nuove
varieta'   di  ortaggi  e  cicorie  con  particolare  riferimento  al
radicchio.  Successivamente l'inserimento del radicchio nella normale
rotazione   agraria  e'  documentato  dall'"Orticoltura  litoranea  e
lagunare nella zona di Chioggia".
    La maggiore  disponibilita'  di  materiale  da  riproduzione e la
scelta massale nei periodi piu' idonei, nonche' l'anticipazione delle
semine  di  due/tre  giorni  all'anno  (con  seme  proveniente  dalla
produzione  di  testa),  hanno permesso di ottenere delle popolazioni
sempre piu' precoci e di migliorare la colorazione anche delle specie
tardive.
    L'origine  del  prodotto  e' oggi comprovata, dall'iscrizione dei
produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura
di  controllo  di  cui all'art. 7 sulla base dei numerosi adempimenti
cui  si  sottopongono  i  produttori  ed i confezionatori interessati
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.
    I   fondamenti   di   tali   adempimenti,   che   assicurano   la
rintracciabilita'  del  prodotto  in  ogni  fase  della filiera, sono
costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito.
    I  produttori  i  cui  terreni  ricadono nella zona di produzione
definita  all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono
accedere  alla  I.G.P.  "Radicchio Rosso di Chioggia" iscrivendo, per
ciascuna  campagna produttiva, i terreni coltivati a "Radicchio Rosso
di  Chioggia" nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di
controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei
terreni  coltivati  a  "Radicchio  Rosso  di Chioggia" e per ciascuna
particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la
localita',  la  superficie  coltivata a "Radicchio Rosso di Chioggia"
distinta per "precoce" e per "tardivo".
    I produttori e i confezionatori con i terreni iscritti all'elenco
suddetto  sono  tenuti  a  dichiarare  annualmente  all'organismo  di
controllo  la  quantita'  di  "Radicchio  Rosso di Chioggia" a I.G.P.
effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato che viene
quindi annotata in appositi registri.