Art. 4. Elementi che comprovano l'origine Sul quaderno mensile dell'Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, del marzo 1923, si riscontra che il radicchio era stato inserito nella rotazione agraria insieme ad altri ortaggi. Ulteriore conferma e' data dal "cenni di economia orticola" di Pagani-Gallimberti dove viene indicata la tecnica colturale del radicchio ottenuto negli orti lagunari. In uno studio del 1935, gli "orti sperimentali di Chioggia", si riscontrano studi sulle nuove varieta' di ortaggi e cicorie con particolare riferimento al radicchio. Successivamente l'inserimento del radicchio nella normale rotazione agraria e' documentato dall'"Orticoltura litoranea e lagunare nella zona di Chioggia". La maggiore disponibilita' di materiale da riproduzione e la scelta massale nei periodi piu' idonei, nonche' l'anticipazione delle semine di due/tre giorni all'anno (con seme proveniente dalla produzione di testa), hanno permesso di ottenere delle popolazioni sempre piu' precoci e di migliorare la colorazione anche delle specie tardive. L'origine del prodotto e' oggi comprovata, dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7 sulla base dei numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori ed i confezionatori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I fondamenti di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilita' del prodotto in ogni fase della filiera, sono costituiti dall'applicazione dei requisiti descritti in seguito. I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla I.G.P. "Radicchio Rosso di Chioggia" iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a "Radicchio Rosso di Chioggia" nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a "Radicchio Rosso di Chioggia" e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita', la superficie coltivata a "Radicchio Rosso di Chioggia" distinta per "precoce" e per "tardivo". I produttori e i confezionatori con i terreni iscritti all'elenco suddetto sono tenuti a dichiarare annualmente all'organismo di controllo la quantita' di "Radicchio Rosso di Chioggia" a I.G.P. effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato che viene quindi annotata in appositi registri.