Art. 4.
  1.  L'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997
e successivi aggiornamenti e' modificato come segue:
  a)  prima  della  sezione 0 e' inserito il seguente testo: "Per gli
intermedi ad esposizione limitata si applicano le disposizioni di cui
al punto 7";
  b)  il testo di cui all'allegato IX al presente decreto e' aggiunto
al  testo  dell'allegato  VII,  parte  A,  al decreto ministeriale 28
aprile 1997 e successivi aggiornamenti.