Art. 4. 1. L'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti e' modificato come segue: a) prima della sezione 0 e' inserito il seguente testo: "Per gli intermedi ad esposizione limitata si applicano le disposizioni di cui al punto 7"; b) il testo di cui all'allegato IX al presente decreto e' aggiunto al testo dell'allegato VII, parte A, al decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti.