Art. 10. Regioni a statuto speciale 1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto saranno trasferite alle stesse, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con la modalita' previsti dai rispettivi statuti. Roma, 24 luglio 2002 p. Il Presidente: Frattini Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 158