Art. 10.
                     Regioni a statuto speciale
  1.  Le  risorse  destinate  alle  regioni a statuto speciale e alle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sulla base delle tabelle
allegate al presente decreto saranno trasferite alle stesse, ai sensi
dell'art.  10  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, nei
limiti e con la modalita' previsti dai rispettivi statuti.
    Roma, 24 luglio 2002
                                           p. Il Presidente: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002
Ministeri  istituzionali, registro n. 11 Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 158