Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, sono assicurate a valere sui fondi stanziati sui capitoli 4624, 4654, 4657 (U.P.B. 22.1.1.0) e sul capitolo 9390 (U.P.B. 11.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assegnate alle singole regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come indicato nella tabella B-2), allegata al presente provvedimento. I 6/12 dei relativi stanziamenti sono gia' stati erogati nelle more dell'emanazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per evitare soluzioni di continuita'. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3, sono assicurate a valere sui fondi stanziati per l'attuazione della legge 18 marzo 1989, n. 183.