Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
  1.  Le  risorse finanziarie di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3, sono
assicurate a valere sui fondi stanziati sui capitoli 4624, 4654, 4657
(U.P.B. 22.1.1.0) e sul capitolo 9390 (U.P.B. 11.1.1.0 dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e assegnate
alle  singole  regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  come  indicato  nella  tabella  B-2),  allegata al presente
provvedimento.  I  6/12  dei  relativi  stanziamenti  sono gia' stati
erogati   nelle   more   dell'emanazione  del  presente  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  evitare soluzioni di
continuita'.
  2.  Le  risorse finanziarie di cui al comma 3 e 4 dell'art. 3, sono
assicurate  a valere sui fondi stanziati per l'attuazione della legge
18 marzo 1989, n. 183.