Art. 5. Trasferimento beni 1. Sono trasferiti alla regione su cui territorialmente insistono, i beni immobili degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina di Stra', oggetto di trasferimento alle regioni ai sensi del art. 1, individuati nell'allegata tab. C-1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, gli automezzi a disposizione degli stessi uffici, individuati nell'allegata tab. C-2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonche' i relativi beni strumentali, ivi comprese le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio, individuate nell'allegata tab. C-3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, con specifico verbale redatto tra il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e la regione del Veneto, verranno individuati i beni immobili, oltre all'Officina di Stra', gli automezzi nonche' gli ulteriori beni strumentali, non indicati nelle allegate tabelle C-1, C-2 e C-3, da trasferire alla regione in quanto non necessari allo svolgimento delle funzioni residuali in capo all'Ufficio compartimentale di Venezia. Con relativo verbale tra le parti interessate potranno essere, altresi', trasferiti altri beni strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi. 3. I contratti di potenziamento delle reti di telerilevamento, nonche' i contratti di manutenzione delle stazioni di rilevamento dell'intero sistema, che risultano attivati al momento del trasferimento delle competenze, restano in carico al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza, nonche' di tutte le implementazioni ed aggiornamenti realizzati alla data del presente provvedimento.