Art. 5.
                         Trasferimento beni
  1.  Sono trasferiti alla regione su cui territorialmente insistono,
i  beni immobili degli uffici compartimentali, delle sezioni staccate
e  dell'Officina  di  Stra', oggetto di trasferimento alle regioni ai
sensi  del art. 1, individuati nell'allegata tab. C-1 che costituisce
parte   integrante   del  presente  provvedimento,  gli  automezzi  a
disposizione  degli stessi uffici, individuati nell'allegata tab. C-2
che  costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonche'
i relativi beni strumentali, ivi comprese le stazioni di misura delle
portate  e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura
dei  parametri  idro-meteo-pluviometrici,  comprensive dei sistemi di
collegamento  in  ponte radio, individuate nell'allegata tab. C-3 che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  2. Entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, con
specifico  verbale  redatto tra il Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali  e  la  regione  del  Veneto,  verranno  individuati i beni
immobili,  oltre  all'Officina  di  Stra',  gli automezzi nonche' gli
ulteriori  beni strumentali, non indicati nelle allegate tabelle C-1,
C-2  e  C-3,  da trasferire alla regione in quanto non necessari allo
svolgimento    delle   funzioni   residuali   in   capo   all'Ufficio
compartimentale  di  Venezia.  Con  relativo  verbale  tra  le  parti
interessate   potranno   essere,   altresi',  trasferiti  altri  beni
strumentali, non attualmente ricompresi negli elenchi.
  3.  I  contratti  di  potenziamento  delle reti di telerilevamento,
nonche'  i  contratti  di  manutenzione delle stazioni di rilevamento
dell'intero   sistema,   che   risultano   attivati  al  momento  del
trasferimento delle competenze, restano in carico al Dipartimento per
i  servizi  tecnici  nazionali,  compresi i relativi oneri, sino alla
naturale   scadenza,   nonche'   di   tutte   le  implementazioni  ed
aggiornamenti realizzati alla data del presente provvedimento.