Art. 6. Uso delle radiofrequenze 1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, titolare delle autorizzazioni all'uso dei ponti radio e relative frequenze per il rilevamento dei dati idro-meteo-pluviometrici in telemisura, mette a disposizione delle regioni i progetti attualmente in uso unitamente all'uso delle frequenze in essi considerate, fino alla razionalizzazione del sistema. 2. Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e le altre amministrazioni interessate, verranno individuate le frequenze da attribuire in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni. Con tale provvedimento potra' essere individuato un numero di frequenze che il Ministero delle comunicazioni, di intesa con gli organismi interessati e con l'ausilio di una commissione mista (Servizio idrografico e mareografico nazionale - Ministero delle comunicazioni - regioni e altre amministrazioni interessate), possa assegnare alle regioni a titolo non oneroso.