Art. 6.
                      Uso delle radiofrequenze
  1.   Il   Servizio   idrografico   e   mareografico  nazionale  del
Dipartimento   per   i  servizi  tecnici  nazionali,  titolare  delle
autorizzazioni  all'uso  dei  ponti radio e relative frequenze per il
rilevamento  dei dati idro-meteo-pluviometrici in telemisura, mette a
disposizione  delle  regioni i progetti attualmente in uso unitamente
all'uso    delle   frequenze   in   essi   considerate,   fino   alla
razionalizzazione del sistema.
  2.  Con  successivo  provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e le altre
amministrazioni  interessate,  verranno  individuate  le frequenze da
attribuire  in  via  esclusiva  alle  funzioni  di  rilevamento  dati
esercitate  dalle  regioni.  Con  tale  provvedimento  potra'  essere
individuato   un   numero   di   frequenze  che  il  Ministero  delle
comunicazioni,   di  intesa  con  gli  organismi  interessati  e  con
l'ausilio   di   una   commissione   mista  (Servizio  idrografico  e
mareografico  nazionale  -  Ministero delle comunicazioni - regioni e
altre  amministrazioni  interessate),  possa assegnare alle regioni a
titolo non oneroso.