Art. 9.
                    Compiti di rilievo nazionale
  1.  Per  l'esercizio  dei  compiti di rilievo nazionale di cui agli
articoli 2  e  9,  comma  4,  della  legge  18  maggio 1989, n. 183 e
dell'art.  88  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, le
regioni  debbono assicurare la trasmissione al servizio idrografico e
mareografico  del  Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ed al
Dipartimento  della  protezione  civile  dei  dati rilevati sia dalle
stazioni  di  rilevamento  locale  che  in  telemisura:  inoltre sono
stipulati  accordi  tra  le  regioni  e il Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali, aventi per oggetto:
    a) la   standardizzazione  dei  criteri,  metodi  e  standard  di
raccolta,    elaborazione   e   consultazione   dei   dati   relativi
all'attivita'  conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di
monitoraggio;
    b) la  costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di
rilevamento  e  sorveglianza  dei  parametri idro-meteo-pluviometrici
costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti
di rilevamento trasferite.