Art. 9. Compiti di rilievo nazionale 1. Per l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale di cui agli articoli 2 e 9, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni debbono assicurare la trasmissione al servizio idrografico e mareografico del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ed al Dipartimento della protezione civile dei dati rilevati sia dalle stazioni di rilevamento locale che in telemisura: inoltre sono stipulati accordi tra le regioni e il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, aventi per oggetto: a) la standardizzazione dei criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva e di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio; b) la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite.