Art. 3. 1. La VI Commissione CIPE per lo sviluppo sostenibile istruisce, congiuntamente alla Commissione competente per materia, le questioni sottoposte all'attenzione di questo Comitato aventi rilevanza per l'attuazione della Strategia, al fine di verificarne la coerenza ed il contributo al raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione esamina altresi', per le conseguenti decisioni del Comitato stesso, la relazione sullo stato di attuazione di cui al successivo art. 4. 2. L'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente inviano i dati disponibili, con riferimento agli indicatori di cui al successivo art. 4, alla segreteria della VI Commissione CIPE per lo sviluppo sostenibile entro il 30 marzo di ciascun anno, al fine di permettere una verifica dello stato di attuazione della Strategia. I dati trasmessi dovranno essere riferiti all'ultimo aggiornamento disponibile. 3. Presso la VI Commissione per lo sviluppo sostenibile, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono istituiti: a) un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze, degli altri Ministeri competenti per materia, delle regioni e di altri enti e istituti eventualmente interessati. Il tavolo tecnico svolgera' le attivita' di monitoraggio sull'applicazione degli strumenti e la realizzazione degli obiettivi individuati dalla Strategia utilizzando anche gli indicatori di cui al successivo art. 4, collaborera' con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella predisposizione della relazione di cui al successivo art. 4 ed esaminera' le questioni da sottoporre alla Commissione sviluppo sostenibile. b) un Forum rappresentativo delle istituzioni e della societa' civile al fine di favorire la consultazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione della Strategia.