Art. 5. 1. Il capo del compartimento marittimo di Ancona rilascia alle imprese di pesca proprietarie e titolari delle imbarcazioni di cui agli allegati elenchi 1 e 2, una autorizzazione ad hoc, da allegarsi alla licenza di pesca, ove e' esplicitamente annotata l'area "B", cosi' come individuata dal precedente art. 1, consentita ai fini dell'esercizio dell'attivita'. 2. A decorrere dal 25 settembre 2002, eventuali trasferimenti di ufficio di iscrizione delle imbarcazioni di cui al punto 1, anche nell'ambito dello stesso compartimento, necessitano di preventivo nulla osta ministeriale.