Art. 5.
  1. Il  capo  del  compartimento  marittimo  di Ancona rilascia alle
imprese  di  pesca  proprietarie e titolari delle imbarcazioni di cui
agli  allegati elenchi 1 e 2, una autorizzazione ad hoc, da allegarsi
alla  licenza  di  pesca,  ove e' esplicitamente annotata l'area "B",
cosi'  come  individuata  dal  precedente  art. 1, consentita ai fini
dell'esercizio dell'attivita'.
  2. A  decorrere  dal  25 settembre 2002, eventuali trasferimenti di
ufficio  di  iscrizione  delle  imbarcazioni di cui al punto 1, anche
nell'ambito  dello  stesso  compartimento,  necessitano di preventivo
nulla osta ministeriale.