Art. 29. Modalita' di assegnazione del personale e dei beni 1. Il presidente della regione, su proposta di concerto dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sulla base della ricognizione di cui all'art. 26 effettuata dal direttore generale dell'ARPAS, provvede ad assegnare in via definitiva le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c). 2. Con apposita direttiva adottata dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, saranno dettate disposizioni per garantire il coinvolgimento e salvaguardare l'autonomia degli enti interessati. 3. Gli enti pubblici gia' titolari delle funzioni e delle attivita' di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS, continuano in via provvisoria nella gestione amministrativa del personale che dalla data di assegnazione di cui ai commi che precedono viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonche' nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attivita' mediante la stipula di atti convenzionali.