Art. 29.
         Modalita' di assegnazione del personale e dei beni

  1.   Il   presidente   della   regione,  su  proposta  di  concerto
dell'assessore  dell'igiene,  sanita'  e  dell'assistenza  sociale  e
dell'assessore   della   difesa   dell'ambiente,   sulla  base  della
ricognizione  di  cui  all'art.  26 effettuata dal direttore generale
dell'ARPAS,  provvede  ad  assegnare  in  via definitiva le dotazioni
organiche  con  il  relativo  personale in servizio, i beni mobili ed
immobili e le attrezzature indicati all'art. 27, comma 1, lettere a),
b), c), d) e) e all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c).
  2.  Con  apposita  direttiva  adottata  dalla  giunta regionale, su
proposta  a  firma  congiunta  dell'assessore  dell'igiene, sanita' e
dell'assistenza  sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente,
saranno  dettate  disposizioni  per  garantire  il  coinvolgimento  e
salvaguardare l'autonomia degli enti interessati.
  3. Gli enti pubblici gia' titolari delle funzioni e delle attivita'
di   cui   all'art.   2,  attribuite  all'ARPAS,  continuano  in  via
provvisoria  nella  gestione  amministrativa  del personale che dalla
data   di   assegnazione   di   cui  ai  commi  che  precedono  viene
funzionalmente  comandato  presso l'ARPAS, nonche' nella provvista di
beni  e  servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria
dei   beni  mobili  ed  immobili;  a  tal  fine  l'ARPAS  provvede  a
disciplinare  i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni
dei   servizi   e   delle  attivita'  mediante  la  stipula  di  atti
convenzionali.