Art. 3.
                Attivita' di prevenzione e controllo
  1.  Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), l'ARPAS provvede, in particolare a:
    a) effettuare  il  controllo  di  fonti e fattori di inquinamento
dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo;
    b) effettuare  il controllo della qualita' dell'aria, del livello
sonoro  nell'ambiente,  della  qualita'  delle  acque  superficiali e
sotterranee e delle acque di balneazione;
    c) effettuare   i   controlli   ambientali   e   le   valutazioni
dosimetriche   relativi  alle  attivita'  connesse  all'uso  pacifico
dell'energia  nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle
radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
    d) effettuare  controlli  preventivi  e  periodici  su impianti e
attivita'  che  producono  emissioni  atmosferiche,  idriche, sonore,
potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e
alla sicurezza in ambienti di vita;
    e) formulare   modelli  di  simulazione  per  la  definizione  di
modalita'  di  intervento  in  situazioni  critiche,  con particolare
riferimento  ai  rischi industriali e ai disastri naturali di origine
meteorologica;
    f)  svolgere  funzioni  tecniche  di controllo sul rispetto delle
norme  vigenti  e  delle  disposizioni  e  prescrizioni contenute nei
provvedimenti emanati dalle autorita' competenti in campo ambientale;
    g) promuovere  l'attuazione della normativa sull'assicurazione di
qualita' e sulle buone pratiche di laboratorio.