Art. 3. Attivita' di prevenzione e controllo 1. Nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualita' dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualita' delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione; c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici; d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attivita' che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita; e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalita' di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica; f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti in campo ambientale; g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualita' e sulle buone pratiche di laboratorio.