Art. 2.
  1.  All'art.  16  "Il  consiglio degli studenti", sono apportate le
seguenti modifiche:
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis:
  "1-bis.  Il  consiglio  esprime  pareri  obbligatori sulle seguenti
materie:
    a)  il  regolamento  didattico  d'Ateneo e l'attivazione di nuovi
corsi;
    b)  la  determinazione  di  contributi  e  tasse  a  carico degli
studenti;
    c) le modifiche di statuto;
    d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;
    e)   i   piani  pluriennali  di  sviluppo  di  cui  all'art.  17,
i programmi annuali di attivita' di cui all'art. 18.
  Si  prescinde  dal  parere  ove  questo non pervenga entro quindici
giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.";
   dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente comma 1-ter:
  "1-ter.  Il  consiglio puo' comunque esprimere pareri e proposte su
tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente
studentesca e in particolare:
    a)  i  regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all' art.
44.3;
    b) l'attuazione del diritto allo studio;
    c) l'efficienza dei servizi;
    d) le attivita' di orientamento e tutorato.";
  dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente comma 1-quater:
  "1-quater.  Il  consiglio puo' chiedere al rettore il riesame delle
delibere  degli  organi centrali di governo concernenti le materie di
cui al comma 1-bis, senza che cio' comporti la sospensione automatica
dell'esecutivita'  delle  medesime.  Il  mancato  accoglimento  della
richiesta  deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo
di governo interessato.".