Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
    l. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute
nella  legge  12 giugno  1990,  n.  146, come modificata ed integrata
dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  in materia di servizi minimi
essenziali   in   caso   di   sciopero,   indicando   le  prestazioni
indispensabili  e  le modalita' per la individuazione delle posizioni
dirigenziali  i  cui  titolari devono essere esonerati dallo sciopero
per garantire la continuita' delle stesse.
    2.  Nel  presente  accordo  vengono  altresi'  indicate  tempi  e
modalita'  per  l'espletamento  delle  procedure  di raffreddamento e
conciliazione  dei  conflitti,  secondo  le indicazioni stabilite nel
Protocollo  d'intesa  sulle  linee  guida  per le suddette procedure,
firmato in data 31 maggio 2001.
    3.  Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  alle azioni
sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative
e  contrattuali,  sia a livello di comparto che a livello decentrato.
Le  disposizioni  in  tema di preavviso e di indicazione della durata
non  si  applicano  nelle  vertenze relative alla difesa dei valori e
dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita'
e della sicurezza dei lavoratori.