Art. 3.
                      Contingenti di personale
    1.  Ai  fini  di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio
degli  enti,  adottati  sulla  base  di  appositi protocolli d'intesa
stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le
organizzazioni  sindacali  rappresentative,  in  quanto  ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n.
165/2001,  in  relazione  al  sistema organizzativo dei singoli enti,
sono  individuate  le  posizioni  dirigenziali  i cui titolari devono
essere  esonerati dallo sciopero perche' la loro presenza in servizio
e  la  loro  attivita'  sono  necessarie per garantire la continuita'
delle prestazioni indispensabili.
    2.  I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e
comunque   prima   dell'inizio   del  quadriennio  di  contrattazione
integrativa.
    3.  Nelle  more della definizione dei regolamenti di cui al comma
1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni
indispensabili, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla
precedente  contrattazione  decentrata,  ai  sensi  dell'art. 2 dello
specifico  accordo per l'area della dirigenza del 10 aprile 1996, che
cessa  di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione
del presente accordo.