Art. 3. Contingenti di personale 1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, in relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perche' la loro presenza in servizio e la loro attivita' sono necessarie per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili. 2. I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa. 3. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti gia' individuati dalla precedente contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 2 dello specifico accordo per l'area della dirigenza del 10 aprile 1996, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.