Art. 3.
                       Intervalli di sicurezza
  1.  Sono  approvati  gli  intervalli  di  sicurezza  relativi  alle
sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del
presente  decreto,  gia'  previsti  dall'allegato  5  del decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche.