Art. 4.
                Disposizioni che permangono in vigore
  1.  Rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di  cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  19  maggio 2000 e successive modifiche, non
modificate dal presente decreto.
  2.  I  limiti  massimi  di  residuo  di cui agli allegati l e 2, si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 9 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 220