Art. 4. Disposizioni che permangono in vigore 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal presente decreto. 2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati l e 2, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 220