Art. 1-bis.
((  1.   All'articolo   4,   comma  1,  primo  periodo,  della  legge
14 febbraio  1992,  n. 185, le parole: "lettera d)&", sono sostituite
dalle seguenti: "lettera b)".))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1992,
n.   185,   recante  "Nuova  disciplina  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale", come modificato dalla presente legge:
    "Art.  4  (Disposizioni  particolari  relative alle operazioni di
credito  agrario).  -  1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 2,
sono  prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui
all'art. 3, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di
24  mesi,  con  i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12
del  regio  decreto-legge  29  luglio  1927, n. 1509, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, e successive
modificazioni,  le  scadenze  delle  rate delle operazioni di credito
agrario  di  esercizio  e  di miglioramento effettuate con le aziende
agricole  di  cui  all'art. 3, comma 1, della presente legge. Le rate
prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
    2.  Gli  istituti  ed  enti  abilitati  all'esercizio del credito
agrario   sono   autorizzati  ad  anticipare,  anche  in  assenza  di
preventivo  nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 3, a richiesta
degli  interessati,  previa presentazione della dichiarazione resa ai
sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per
il  credito  ed  il  risparmio  del  27  ottobre  1983,  il  tasso di
riferimento   delle  operazioni  di  credito  agrario.  La  eventuale
concessione   dell'agevolazione  del  concorso  nel  pagamento  degli
interessi  su  detti  prestiti  e  mutui  da parte delle regioni puo'
intervenire  entro il termine di un anno dalla data della delibera di
concessione  del  prestito  o  mutuo.  L'agevolazione  deve riferirsi
all'intera   durata  del  finanziamento  e  avviene  per  il  tramite
dell'istituto concedente in forma attualizzata.
    3.  In  caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i
termini  prescritti,  alle operazioni di cui al comma 1 si applica il
tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.".