Art. 2. 1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, ((sulle strutture)) e sul reddito complessivo aziendale, il ((fondo per la riassicurazione dei rischi)) di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((cosi' come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,)) puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. ((Il predetto contributo e' concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.)) Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": "Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate). - 1. All'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea". 2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'. 3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. 4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1 febbraio 2000. 6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. 7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per: a) la soppressione della cassa sociale; b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche. 8. All'art. 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio . 9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.". - Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, recante "Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata": "Art. 2 (Parametri contributivi). - 1. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, e' commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potra' eccedere il 50 per cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.". - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", come modificato dalla presente legge: "Art. 13 (Disposizioni in materia idrica). - 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti. 4-bis. Alle imprese agricole, singole ed associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo. 4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003. 4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili. 4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale (PSR) e nei "Programmi operativi regionali (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamita', tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita' che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarita'. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso. 4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate. 4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonche' il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione , approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonche' degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonche' della SOGESID. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.".