Art. 2.
  1.   Il  contributo  dello  Stato  sulla  spesa  per  la  copertura
assicurativa   agevolata   per   le   polizze   multirischio  di  cui
all'articolo  127,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
concesso,  sulla  base dei parametri determinati entro il 31 dicembre
di  ogni  anno  per  l'anno  successivo, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I
parametri  sono  stabiliti  per  ciascun prodotto e per area omogenea
sulla  base  degli  elementi statistico-assicurativi, comprensivi del
rapporto  sinistri-premi,  rilevati  dall'Istituto  di servizi per il
mercato   agricolo   alimentare   (ISMEA)   nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN).
  2.  Per  favorire  l'ampliamento della base assicurativa a garanzia
dei   rischi   agricoli   e   per  agevolare  l'adozione  di  polizze
multirischio  sulle  rese,  sui  ricavi,  ((sulle  strutture))  e sul
reddito  complessivo aziendale, il ((fondo per la riassicurazione dei
rischi))  di  cui  all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  ((cosi'  come  finanziato  dall'articolo  13,  comma
4-sexies,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,)) puo' assumere in
riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei
rischi   derivanti   dalle   predette  polizze,  per  un  periodo  di
sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata
in   vigore   della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,
limitatamente  alle disponibilita' annuali di bilancio. ((Il predetto
contributo   e'   concesso   a   condizione   che  sia  accertato  il
conseguimento  di  un  adeguato  vantaggio  economico  a favore delle
imprese agricole.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 127 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
    "Art.  127  (Nuove  norme procedurali in materia di assicurazioni
agricole  agevolate).  -  1.  All'art.  3,  comma  1,  della legge 14
febbraio  1992,  n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo
e'  sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni
sono  comprese  le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi,
subiti  dalla  stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non
siano  stati  oggetto  di  precedenti  benefici.  La produzione lorda
vendibile  per  il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva
dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni  concessi  dall'Unione
europea".
    2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1996,  n. 324, che possono
essere  stipulati  anche  da cooperative e loro consorzi, autorizzate
dalle  regioni  in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche
la  copertura  della  produzione  complessiva  aziendale  danneggiata
dall'insieme   delle   avversita'   atmosferiche.   I   consorzi,  le
cooperative  e  loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie,
possono  istituire  fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative
per  azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni
alle  produzioni  degli  associati.  Il  concorso  dello Stato per la
costituzione   e  la  dotazione  finanziaria  annuale  del  fondo  e'
contenuto  nei  limiti  dei  parametri  contributivi  stabiliti per i
contratti   assicurativi,   applicati   ai  valori  delle  produzioni
garantite  dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative  e  gestionali  del  fondo  sono  stabilite con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno  il  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota  di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'.
    3.  I  valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate
sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato
alla  produzione,  effettuate  dall'Istituto  per  studi,  ricerche e
informazioni  sul  mercato  agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la
competitivita'   delle   imprese   e   favorire  la  riduzione  delle
conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un
fondo  per  la  riassicurazione  dei rischi. Con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo.
    4.  Le  modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il
pagamento  del  premio  delle  polizze  stipulate  singolarmente  dal
produttore,  sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
    5.  Per  le  polizze  multirischio  e  globali  delle  produzioni
aziendali,  ammesse  all'assicurazione agevolata, il contributo dello
Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima
dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione
della  Commissione  europea  2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C
n. 28 del 1 febbraio 2000.
    6.  La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita
mediante  ruolo  in  base  alle  disposizioni  vigenti  in materia di
esazione dei contributi non erariali.
    7.  Con  le  maggioranze  previste dagli statuti per le assemblee
ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
      a) la soppressione della cassa sociale;
      b) la  contabilita'  separata  dei  contributi,  associativi  e
pubblici,  relativi  alla  difesa  attiva e passiva dalle calamita' e
alle iniziative mutualistiche.
    8. All'art. 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364,
e  successive  modificazioni,  la  lettera  f),  e'  sostituita dalla
seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente fra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
quale  deve  essere  presente anche un rappresentante della regione o
provincia autonoma in cui ha sede il consorzio .
    9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono
comprese  nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14
febbraio 1992, n. 185.".
    -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  17  maggio  1996,  n.  324,  recante  "Regolamento
concernente  norme  sostitutive  dell'art.  9 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata":
    "Art.  2 (Parametri contributivi). - 1. Il contributo dello Stato
sui  premi  assicurativi,  di  cui  all'art. 19 della legge 25 maggio
1970,  n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, e' commisurato
al  50  per  cento  della  spesa  assicurativa  ritenuta ammissibile,
elevabile  fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico,
stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di
ogni  anno  per  l'anno  successivo,  con  decreto del Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali. I suddetti parametri sono
determinati,  per  ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla
base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto
sinistri-premi,   rilevabili   nel   Sistema   informativo   agricolo
nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984,
n.   194,  tenuto  conto  anche  delle  tariffe  applicate  nell'anno
precedente  a  quello  cui  sono  riferiti i parametri. Il contributo
dello  Stato  sui  premi  assicurativi  non potra' eccedere il 50 per
cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i
limiti dei parametri predetti.
    2.  Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto
e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.".
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni,  di  contenimento  della spesa farmaceutica e per il
sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree  svantaggiate",  come
modificato dalla presente legge:
    "Art.  13  (Disposizioni  in  materia  idrica).  -  1. Al fine di
assicurare  il  corretto  funzionamento  dell'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione  e  trasformazione  fondiaria  in  Puglia, Lucania e
Irpinia,  per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo
straordinario di 8 milioni di euro.
    2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 8
milioni  di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui al capitolo n. 1730
"Fondo  da  ripartire  per  l'orientamento  e  la modernizzazione del
settore  forestale  e del settore agricolo" dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
    3.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    4.  Fatto  salvo  quanto  previsto per l'affidamento del servizio
idrico  integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative
disposizioni  di  attuazione,  nei  casi  in  cui la realizzazione di
schemi  idrici  ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con
il  concorso  finanziario  di  altri  soggetti  pubblici o privati, i
soggetti  titolari  del  finanziamento  pubblico di cui all'art. 141,
comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali
schemi  idrici  tramite  societa'  di  cui  mantengano la maggioranza
incedibile.  I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da
una  convenzione  contenente,  a  pena di nullita', gli obblighi ed i
diritti tra le parti.
    4-bis.  Alle  imprese  agricole,  singole  ed  associate,  e alle
cooperative   agricole   di   conduzione,   ricadenti  nei  territori
danneggiati  dalla  siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata
eccezionale  con  decreti  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  che  abbiano  subito danni in uno dei predetti anni, sono
concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo
procedure  e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni
del presente articolo.
    4-ter.  Alle  imprese  di  cui al comma 4-bis, sono concessi, nei
limiti  degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti
decennali  a  tasso  agevolato,  per  il  pagamento  delle rate delle
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e  di miglioramento,
comprese  quelle  scadute  e non pagate, gia' prorogate o in corso di
proroga,  poste in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
    4-quater.  I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono
la  distribuzione  di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori
delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica
hanno  dovuto  sospendere  anche parzialmente l'erogazione dell'acqua
per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero
dal  pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione
e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
    4-quinquies.  Agli  enti di cui al comma 4-quater, che registrano
minori  entrate  a  seguito  dell'applicazione delle misure di cui al
medesimo  comma,  sono  concessi contributi fino al novanta per cento
delle  spese  non  coperte  a  causa del minore gettito conseguito e,
comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
    4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi  18  maggio  2001,  n. 227 e n. 228, un importo pari a 10
milioni   di   euro   a   partire  dall'anno  2002  e'  destinato  al
finanziamento  del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di
cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    4-septies.  Ai  fini  del  mantenimento degli impegni assunti dai
beneficiari  delle  misure  contenute  nei  "Piani di sviluppo rurale
(PSR) e nei "Programmi operativi regionali (POR), costituiscono causa
di  forza  maggiore  riconosciuta  dalle  dichiarazioni  di  stato di
calamita',  tutti  gli interventi che comportano il ridimensionamento
temporaneo  del  potenziale  produttivo aziendale, resisi necessari e
non   procrastinabili   per   non   pregiudicare   ulteriormente   la
produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita'
che   ha   colpito  le  regioni  dell'Italia  meridionale  nel  corso
dell'attuale   annata   agraria.  Con  successivo  provvedimento,  il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con le
regioni  interessate,  stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione
del   potenziale  produttivo  ridimensionato  a  causa  degli  eventi
siccitosi  in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al
comma  4-bis  sono  fatti  salvi  i  diritti individuali assegnati ai
produttori  di  carni  ovicaprine e di vacche nutrici che non possono
ottemperare  all'impegno  di  mantenere  nel  periodo  di  detenzione
obbligatoria  gli  animali  relativi alle due specie limitatamente ai
territori   di   cui   al   comma   4-bis.   La   mancata  o  ridotta
commercializzazione  di  latte delle imprese titolari di quota di cui
al  comma  4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta
la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento
di  cui  hanno  titolarita'.  Tali misure si applicano fino alla fine
della   seconda   campagna  successiva  alla  cessazione  dell'evento
calamitoso.
    4-octies.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui ai commi da
4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di
impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si
provvede,   quanto   ad   euro  12.900.000,  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 7-ter, comma
5,   del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni
di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 144, comma 17, della
citata  legge  n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra
le  regioni  interessate  con  decreto  del  Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  di  intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e
di  10  milioni  di  euro  in relazione ad analogo cofinanziamento da
parte delle regioni interessate.
    4-nonies.   Per   assicurare   la   realizzazione,  l'adeguamento
funzionale  ed  il  ripristino  di  strutture  irrigue  di  rilevanza
nazionale   nonche'  il  recupero  di  risorse  idriche  disponibili,
previsti  nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in
agricoltura  e  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione , approvato dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 aprile
2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, sono incrementati di 15,494
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2002. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
    4-decies.  Al  fine di supportare gli interventi e l'azione delle
amministrazioni,  degli  enti  territoriali  nonche'  degli organismi
interessati  in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e
per  lo  sviluppo  dell'irrigazione,  il  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali,  assicura  la raccolta di informazioni e dati
sulle  strutture  e  infrastrutture  idriche  esistenti,  in corso di
realizzazione  o  programmate  per  la realizzazione, avvalendosi del
Sistema  informativo  agricolo  nazionale (SIAN), degli enti vigilati
nonche'  della  SOGESID.  Per  le  finalita'  del  presente comma, e'
autorizzata   anche   l'utilizzazione   delle   risorse   finanziarie
attribuite   all'ex   AGENSUD   per   scopi  di  assistenza  tecnica.
Nell'assicurare  il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per
l'approvvigionamento  idrico  e  per lo sviluppo dell'irrigazione, si
procede  anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi
di  tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire
alla  definizione  e individuazione, per la loro riprogrammazione, di
eventuali  economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo
di cui art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.".