Art. 4.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  il  comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge  17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  luglio  1996, n. 380, e' abrogato. ((A decorrere da
tale  data  riacquistano  efficacia le disposizioni di cui al secondo
periodo  del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.
185,   nel  testo  antecedente  le  modifiche  apportate  dal  citato
decreto-legge n. 273 del 1996.))
  1-bis.((Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al
comma  1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture
assicurabili  al  mercato  agevolato, per le quali non risulta attiva
alcuna  forma  di  garanzia, gli interventi compensativi dei danni di
cui  all'articolo  1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente
ridotta,   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 maggio
1996,  n.  273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1996,  n.  380, recante "Rifinanziamento degli interventi programmati
in  agricoltura  di  cui  al  decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46",
come modificato dalla presente legge:
    "Art. 2. - 1. (Abrogato dal presente decreto-legge).
    2.  La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3,
comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10,
comma  3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n.  22,  si intende
riferita  soltanto  alle  aziende  agricole  danneggiate dagli eventi
alluvionali del novembre 1994.
    3. (Soppresso dalla legge di conversione n. 380/1996).
    4.  Esclusivamente  per  gli  eventi  calamitosi verificatisi nel
1995,  le  regioni  deliberano,  ai sensi dall'art. 2, comma 1, della
legge  14  febbraio  1992,  n. 185, la proposta di declaratoria della
eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.
    5.  Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e
successive  modificazioni,  possono essere recepite negli statuti dei
consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del
1992  con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.".
    -  Per il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
recante  "Nuova  disciplina  del Fondo di solidarieta' nazionale", si
rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1.