Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, e' abrogato. ((A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996.)) 1-bis.((Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, recante "Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46", come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. (Abrogato dal presente decreto-legge). 2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. 3. (Soppresso dalla legge di conversione n. 380/1996). 4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996. 5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.". - Per il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1.