Art. 5.
  1.  Per  favorire  la  ripresa economica e produttiva delle aziende
agricole,  singole  ed  associate,  comprese  le  cooperative  per la
raccolta,  la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei
prodotti  agricoli,  nonche'  il  ripristino  delle  strutture, delle
infrastrutture   e   delle   opere  di  bonifica  e  di  irrigazione,
danneggiate  dagli  eventi  climatici  avversi  dei mesi di ((luglio,
agosto  e  settembre  2002))  e  da  altre avversita' eccezionali del
medesimo  anno,  individuate  ai sensi dell'articolo 2 della legge 14
febbraio  1992,  n.  185, si applicano le disposizioni e le procedure
contenute nella medesima legge.
  2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1, e'
autorizzata  la spesa di ((euro 16.428.047 per l'anno 2002,)) nonche'
un  limite  di  impegno  quindicennale  di  ((11.000.000 di euro,)) a
decorrere  dall'anno  2002.  Al relativo onere si provvede, quanto ad
euro    7.292.392,    ((mediante    proporzionale   riduzione   delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36))
del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228, quanto ad euro
4.135.655,   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero delle politiche agricole e forestali, ((quanto
ad   euro   5.000.000,   mediante   corrispondente   riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero))  e,  quanto  al
suddetto  limite di impegno quindicennale, per ((9.000.000 di euro,))
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((e,
per  i  rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.))
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  2  sono ripartite tra le regioni
interessate  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
    - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992,
n.   185,   recante  "Nuova  disciplina  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale":
    "Art.   2   (Procedure   di   trasferimento   alle   regioni   di
disponibilita'  del  Fondo  di  solidarieta' nazionale). - 1. Per far
fronte  ai  danni  derivanti  da  calamita'  naturali o da avversita'
atmosferiche  di  carattere  eccezionale  alle  infrastrutture,  alle
strutture   aziendali   o   alla   produzione   agricola  delle  zone
interessate,   con   esclusione  di  quella  zootecnica,  le  regioni
competenti,  attuata  la  procedura  di  delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il
termine  perentorio  di  sessanta giorni dalla cessazione dell'evento
dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento
stesso,  nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni,
l'individuazione  delle  provvidenze da concedere fra quelle previste
dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa.
    2.   Il   Ministro   dell'agricoltura   e  delle  foreste  previo
accertamento  degli  effetti  degli  eventi calamitosi dichiara entro
trenta  giorni  dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza
di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'art.
70,  quarto  comma,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica   24   luglio  1977,  n.  616,  individuando  i  territori
danneggiati  e  le  provvidenze  sulla base della richiesta di cui al
comma 1 del presente articolo.
    3.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  tenuto  conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente,
con  proprio  decreto,  il  piano di riparto, distinto per oggetto di
spesa,  delle  somme  da  prelevarsi  dal  Fondo e da trasferire alle
regioni.  Al  trasferimento  sui conti correnti regionali delle somme
assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art.
3,  terzo  comma,  della  legge  15 ottobre 1981, n. 590, deve essere
emanato,  con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni
anno.
    4.  Le  regioni  sono  tenute  a  rispettare la destinazione e la
ripartizione  tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto
di  cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di
destinazione  che  si rendessero necessarie nel corso della procedura
di  erogazione  si provvede, d'intesa con la regione interessata, con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".
    -  Si  trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18
maggio  2001,  n.  228,  recante: "Orientamento e modernizzazione del
settore  agricolo,  a  norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57":
    "Art.  36  (Disposizioni  finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti
dal  presente  decreto,  quantificati complessivamente in lire 83,895
miliardi  per  l'anno  2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal
2002,  di  cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052
miliardi  per  l'art.  3,  lire  12 miliardi a decorrere dal 2002 per
l'art.  8,  lire  56  milioni  per  l'art. 9, lire 7,824 miliardi per
l'art. 10, si provvede:
      a) per    gli    anni    2001   e   2002   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  25  della legge 17
maggio  1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
      b) per  l'anno  2003  mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  recata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    2.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.".
    -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 121 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
    "Art.  121  (Interventi  per  la  ristrutturazione  delle imprese
agricole  in  difficolta).  -  1.  A  favore  delle imprese agricole,
singole  ed  associate  e  cooperative,  iscritte  nel registro delle
imprese  di  cui  all'art.  8  della  legge 29 dicembre 1993, n. 580,
danneggiate  da calamita' o da eventi eccezionali conseguenti a gravi
crisi  di mercato ovvero in difficolta', e' istituito un programma di
interventi  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione in grado di
favorire  il  ripristino  della  redditivita', in conformita' con gli
orientamenti  comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione  di imprese in difficolta' di cui alla comunicazione
della  Commissione  delle  Comunita'  europee  97/C283/02, pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C283  del  19
settembre 1997, e successive modificazioni.
    2.  Alle  imprese  di cui al comma 1, e' concesso il concorso nel
pagamento  degli  interessi,  nella misura massima del 3 per cento ed
entro  il  limite  di  impegno  di  lire  40  miliardi,  sui mutui di
ammortamento   a  quindici  anni,  di  cui  tre  di  preammortamento,
contratti  per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione delle imprese
medesime,  anche  in  relazione  ad  esposizioni debitorie verso enti
pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
    3.  I  mutui  di  cui  al  comma 2 sono considerati operazioni di
credito  agrario  ai  sensi  dell'art.  43  del decreto legislativo 1
settembre  1993,  n.  385,  e possono essere assistiti dalla garanzia
fideiussoria  della  sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di
garanzia  di  cui  all'art.  45  dello stesso decreto legislativo, ad
integrazione  delle  garanzie  ritenute idonee dalle banche mutuanti.
Detta  garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore
all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
    4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti
alla  banca  un  piano  finalizzato  al ripristino della redditivita'
dell'impresa,  e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione,
razionalizzazione  e  riqualificazione delle attivita' aziendali, con
abbandono  di  quelle  non  redditizie;  riduzione  delle  produzioni
soggette  al  ritiro;  riconversione verso produzioni di qualita' che
tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
    5.  L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa
ritenuta   ammissibile   dalla   banca   a   seguito  della  compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e
corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
    6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole,
nei  limiti  dello  stanziamento di cui al comma 2, possono assumere,
inoltre,  le  seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare
ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:
      a) conferimenti   di  capitale,  cancellazione  di  esposizioni
debitorie,  erogazione  di crediti, ovvero concessioni di garanzie su
operazioni  creditizie,  secondo  criteri  e  modalita' stabiliti con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
      b) riduzione  della  base  imponibile  ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
      c) esonero  parziale dal pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali nella misura del 30 per cento.
    7.  Nel  caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della
difficolta'  finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti
ai  soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali
beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
    8.  Nei  confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi,
sino  alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di
ristrutturazione,  i termini di pagamento delle rate delle operazioni
creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.".