Art. 5-bis.
  1.  ((Il  comma  4-ter  dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' sostituito dal seguente:))
  "4-ter.  ((Alle  imprese  di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei
limiti  degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti
decennali  a  tasso  agevolato,  per  il  pagamento  delle rate delle
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e  di miglioramento,
comprese  quelle  scadute  e non pagate, gia' prorogate o in corso di
proroga,  poste in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".))

Riferimenti normativi:
    -  Per  il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,   recante   "Interventi   urgenti   in  materia  tributaria,  di
privatizzazioni,  di  contenimento  della spesa farmaceutica e per il
sostegno  dell'economia anche nelle aree svantaggiate", si rimanda ai
riferimenti normativi dell'art. 2.